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7 Agosto 2022 In Diritto bancario Tidona, Notizie dalla Corte Bancaria

CASSAZIONE – Contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario che preveda che l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante ad estinzione del debito del mutuatario

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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, n. 21863 dell’11/7/2022

 

MASSIMA ESTRATTA N. 1:

Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca.

MASSIMA ESTRATTA N. 2:

La stipulazione “per conto” di cui all’art. 1891 c.c. è concepibile sia nell’assicurazione danni, sia nell’assicurazione vita, con l’unica differenza che nel primo caso il terzo assicurato deve essere titolare di un interesse ex art. 1904 c.c., a pena di nullità del contratto; nel secondo caso è sufficiente che il terzo beneficiario acquisti, per effetto della stipula, una posizione di vantaggio, che può consistere anche soltanto nella liberazione da un debito, come per l’appunto avvenuto nel caso di specie. In conclusione, anche un’assicurazione sulla vita di persona diversa dal contraente può essere stipulata “per conto”, cioè a vantaggio di soggetti diversi tanto dal contraente, quanto dal portatore di rischio.

MASSIMA ESTRATTA N. 3:

Le disposizioni dettate dall’art. 1891 c.c. in tema di assicurazione per conto altrui non sono incompatibili con l’assicurazione sulla vita.

MASSIMA ESTRATTA N. 4:

L’assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare quale beneficiario lo stesso portatore di rischio: in tal caso l’indennizzo si devolverà mortis causa ai suoi eredi.

 



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