Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6195 del 5/3/2020
ABSTRACT:
La prescrizione decennale della domanda di ripetizione da parte del correntista di somme illegittimamente addebitate dalla banca in un rapporto bancario si deve calcolare dalla data di estinzione del conto, se gli addebiti siano avvenuti entro i limiti del fido (c.d. rimesse ripristinatorie), oppure da ogni singola annotazione, ove gli addebiti siano avvenuti oltre il limite del fido o in un conto scoperto (c.d. rimesse solutorie).
– MASSIMA:
“Come questa Corte ha ancora di recente precisato – riprendendo anche con il più recente arresto delle SS.UU. (Cass., Sez. U, 13/06/2019, n, 15895) il filo delle riflessioni già sviluppate in tema da Cass., Sez. U, 2/12/2010, n. 24418, si ricorderà, che l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati – che allorchè si discuta della prescrizione nella suddetta materia occorra distinguere, tra i conti correnti passivi, i contratti a servizio dei quali sia prevista la messa a disposizione del cliente di un certa somma a mezzo di un parallelo contratto di apertura di credito (conti affidati) dai contratti di conto corrente che di tale servizio non fruiscono (conti non affidati). Mentre in relazione a questi ultimi le rimesse hanno tutte funzione solutoria in quanto, essendo dirette a colmare le passività maturate (scoperto), comportano un pagamento operando uno spostamento patrimoniale in favore della banca, in relazione ai primi le rimesse possono avere tanto natura solutoria allorchè siano dirette a colmare le passività conseguenti all’utilizzazione della provvista in misura superiore al consentito (sconfinamento), quanto natura ripristinatoria se le rimesse siano volte invece a ripristinare la provvista nei limiti dell’accordato”.
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