Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 31577 del 3 dicembre 2019
La Suprema Corte ha affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall’art. 50 TUB, anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge.
Principio di Diritto:
La L. n. 130 del 1999, art. 4, comma 1 dispone che alle cessioni di credito poste in essere ai sensi della stessa legge sulle cartolarizzazioni si applica l’art. 58, comma 3 TUB, il quale prevede non solo che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità di annotazione, ma anche che “restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. Non vi è dubbio quindi che in base al combinato disposto delle due norme sopra citate è stata estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 quella speciale prerogativa concessa dal legislatore all’art. 50 del Testo Unico Bancario – che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale – alle banche allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche. Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell’applicabilità , al caso di specie, dell’art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge.
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – È consentito ai cessionari di crediti nelle operazioni di cartolarizzazione (e loro mandatari) l’utilizzo dell’art. 50 T.U.B. al fine dell’emissione di un decreto d’ingiunzione, anche se il cessionario non abbia natura bancaria”, Magistra Banca e Finanza, 4 gennaio 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-e-consentito-ai-cessionari-di-crediti-nelle-operazioni-di-cartolarizzazione-e-loro-mandatari-lutilizzo-dellart-50-t-u-b-al-fine-dellemissione-di-un-decreto-d/.
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