Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 11695 del 14 maggio 2018
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Principio di Diritto:
In materia di concessione abusiva del credito, sussiste la responsabilità della banca, che finanzi un’impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti dei terzi, che in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa.
Motivazione:
2.9. Non si manca infatti di notare, di fronte alla condotta della banca che continui a finanziare l’impresa insolvente anziché avviarla al fallimento, che così facendo “la banca offre agli operatori di mercato una sensazione distorta, ingannandoli sulle reali situazioni dell’impresa finanziata ed inducendoli a continuare a trattare con essa, come se fosse un’impresa sana, con la conseguenza che il suo fallimento viene artificiosamente ritardato con grave pregiudizio per la posizione di tutti i creditori: di quelli anteriori al fallimento tardivo, perché dovranno concorrere con altri creditori e riusciranno a recuperare una somma inferiore a quella che avrebbero riscosso, se il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente; dei creditori posteriori, perché essi a loro volta non avrebbero concesso credito, se il debitore fosse tempestivamente fallito”. E tuttavia il fatto che il fenomeno mostri i propri effetti in relazione al mercato ha indotto pure l’osservazione, maturata sul filo della percezione che il mercato ha dimensione puramente relazionale nel senso che le relazioni economiche e commerciali non soltanto si svolgono nel mercato, ma pure lo realizzano, che “nell’esercizio della sua attività sul mercato l’operatore economico è artefice del mercato stesso, e come tale è richiamato al dovere di autoresponsabilità anche quale misura di giustificazione delle sue pretese risarcitorie”, sicché sembra difficile dubitare “che l’agire negligente e noncurante delle insidie insite nelle operazioni economiche e nelle relazioni commerciali contravvenga al principio di autoresponsabilità , e impedisca di affermare come meritevole di tutela l’incauto affidamento riposto sulla bontà dell’operazione”.
2.10. E’ questo un ordine di idee, peraltro, a cui non è rimasta insensibile la giurisprudenza di questa di Corte in tema di tutela dell’affidamento incolpevole, atteso che nel dare il più esteso riconoscimento al principio in parola, in consonanza con i principi solidaristici di cui è espressione l’art. 2 Cost., se n’è sempre condizionata l’opponibilità alla circostanza che l’affidamento sia appunto incolpevole, escludendo, infatti, che possa essere considerato tale quello causato da uno stato di ignoranza superabile con l’uso della normale diligenza. Così, scrutinando a caso, se non si vuole accedere al ricco filone della giurisprudenza in tema di apparenza del diritto, che nel principio in questione trova fondamentale presidio, non si è esclusa in linea di principio la responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2395 c.c. “nel caso di bilancio contenente indicazioni non veritiere, che si assumano avere causato l’affidamento incolpevole del terzo circa la solidità economico-finanziaria della società e la sua decisione di contrattare con essa” (Cass., Sez. 1, 08/09/2015, n. 17794) o ancora nel caso del promotore finanziario non legato da un rapporto contrattuale con la banca, si è ritenuta sussistente “la responsabilità indiretta di quest’ultima qualora la promozione sia svolta con modalità tali da ingenerare negli investitori l’incolpevole affidamento su uno stabile inserimento del promotore nell’attività della banca” (Cass., Sez. 3, 31/07/2017, n. 18928), mentre al contrario si è escluso che sia ravvisabile la responsabilità precontrattuale della P.A. in relazione al diniego dell’approvazione ministeriale del contratto prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19 e L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 337 “qualora la mancata approvazione derivi dalla violazione di norme di carattere generale, di cui può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l’uso della normale diligenza, non essendo in tal caso configurabile un affidamento incolpevole del privato” (Cass., Sez. 1, 13/05/2009, n. 11135).
1.11. È dunque un principio immanente nell’assetto impresso dal diritto vivente alla tutela risarcitoria in materia di affidamento che, intanto si possa affermare la responsabilità del soggetto a cui si imputa il fatto illecito fonte di pregiudizio, se ed in quanto l’affidamento che il danneggiato riponga nella condotta altrui sia immune da colpa, non potendo l’ordinamento tutelare le ragioni di chi per effetto della propria negligenza abbia abdicato al principio di autoresponsabilità . Ne discende, perciò, volendo dar seguito nel nostro campo pure al “seme”, che riguardo a ciò era in nuce già presente nel citato obiter delle SS.UU., ragione per affermare il seguente principio di diritto: “In materia di concessione abusiva del credito, sussiste la responsabilità della banca, che finanzi un’impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti dei terzi, che in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa”.
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – È responsabile per concessione abusiva del credito la banca che finanzi un’impresa insolvente e ne ritardi il fallimento”, Magistra Banca e Finanza, 1 agosto 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-e-responsabile-per-concessione-abusiva-del-credito-la-banca-che-finanzi-unimpresa-insolvente-e-ne-ritardi-il-fallimento/.
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