Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 20514 del 29/9/2020
NOTA REDAZIONALE:
L’art. 9 bis della Legge 386/1990 dispone che la banca trattaria invii obbligatoriamente al traente un preavviso di revoca, nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista.
Con il preavviso di revoca la banca trattaria deve comunicare al traente che, scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione del titolo senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento del titolo – oltre gli accessori di legge -, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’articolo 10-bis della Legge n. 386/1990 e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione, per l’intero sistema, ad emettere assegni.
Con la comunicazione il traente è invitato a restituire alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati, alla scadenza del sessantesimo giorno e sempre che non abbia effettuato il pagamento nel termine concessogli, i moduli di assegno ancora in suo possesso.
La comunicazione del preavviso di revoca deve essere effettuata presso il domicilio scelto dal traente all’atto della conclusione della convenzione di assegno, entro il decimo giorno dalla presentazione del titolo al pagamento, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.
L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
La Cassazione, con la sentenza segnalata, ha affermato che la circostanza che il preavviso di revoca sia stato notificato dalla banca al traente oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione al pagamento del titolo, non produce alcun effetto ai fini dell’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio di cui all’art. 10 della stessa Legge, dovendosi comunque effettuare, a norma di legge.
L’iscrizione dovrà però essere effettuata decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento del preavviso di revoca (art. 9-bis, comma 3), con la ulteriore conseguenza, prevista dal medesimo art. 9-bis, comma 5, che “il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di Euro 10.329,14 per ogni assegno”.
Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 20514 del 29/9/2020
MASSIMA ESTRATTA:
“La circostanza che il preavviso di revoca sia stato notificato al traente oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione al pagamento del titolo, previsto della L. n. 386 del 1990, art. 9-bis, comma 2, non produce alcun effetto ai fini dell’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio di cui all’art. 10 della stessa Legge. Tale iscrizione non può aver luogo se non dopo il decorso di almeno dieci giorni dalla data di ricevimento del preavviso di revoca (dello stesso art. 9-bis, comma 3) ma l’unica conseguenza del fatto che la notifica del preavviso di revoca sia avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione del titolo al pagamento è quello, previsto del medesimo art. 9-bis, comma 5, che “il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di Euro 10.329,14 per ogni assegno””.
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Effetti della notifica tardiva della banca del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni sull’obbligo di iscrizione alla Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI)”, Magistra Banca e Finanza, 5 settembre 2021, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-effetti-della-notifica-tardiva-della-banca-del-preavviso-di-revoca-dellautorizzazione-ad-emettere-assegni-sullobbligo-di-iscrizione-alla-centrale-dallarme-inter/.
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