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Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 13180 del 15/5/2023
MASSIMA ESTRATTA:
“Al riconoscimento che gli interventi di sostegno pubblico in forma di concessione di garanzia godono del privilegio D.Lgs. n. 123 del 1998 [Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese], ex art. 9, comma 5 [1], non è di ostacolo la constatazione che di tale privilegio non viene a disporre il creditore [la banca finanziatrice] che ha erogato il mutuo e che è avvantaggiato dalla garanzia. Infatti, nella fattispecie, quale quella in esame, “in cui il privilegio trova la propria fonte nella legge in ragione della peculiare “causa” che lo sorregge (ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela), non vi è alcuna necessità che il creditore garantito si avvantaggi della posizione di cui gode il garante (privilegio) anche perché già fruisce della possibilità di escussione immediata (che è a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile) del soggetto pubblico in caso di inadempimento del soggetto finanziato” (cfr., in termini, Cass. n. 6805 del 2020, che, sul punto, ribadisce l’analoga opinione della precedente Cass. n. 2664 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si vedano, inoltre, nelle rispettive motivazioni, le successive Cass. nn. 1453 e 1485 del 2022)”.
[1] “D.lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5: “5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751- bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
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