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Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 5037 del 28/2/2017
MASSIMA ESTRATTA:
“Il terzo pignorato, chiamato a rendere la dichiarazione, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l’identificazione dell’oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il quantum del credito pignorato; invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell’atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione. Non è affatto richiesto dal disposto dell’art. 547 c.p.c., né dall’interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza di questa Corte, che il terzo estenda il proprio dovere di collaborazione fino al punto di dover verificare e dichiarare rapporti intrattenuti con soggetti diversi dal debitore esecutato, anche se questi rapporti siano o possano essere ricondotti, dal punto di vista economico, alla sfera patrimoniale del medesimo debitore esecutato. In particolare, l’ambito soggettivo della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. è delimitato dall’ampiezza della direzione soggettiva dell’atto di pignoramento, quale atto rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato. Qualora questo sia stato emesso nei confronti di un organo di un’amministrazione statale dotato di autonomia patrimoniale o contabile e l’atto di pignoramento indichi quest’ultimo quale debitore esecutato, il terzo pignorato dovrà riferire soltanto dei rapporti intrattenuti con questo debitore. Questa regola – indiscussa per gli organi dello Stato – apparato nazionale (non essendo mai stata nemmeno prospettata l’eventualità che, debitore esecutato essendo un Ministero del Governo italiano, il terzo pignorato debba o possa riferire la propria dichiarazione a tutti i rapporti intrattenuti con la Presidenza del Consiglio o con gli altri Ministeri o addirittura con tutti o parte di altri organi dello Stato – apparato) – non soffre eccezioni quando sia esecutato un organo dell’apparato statale di uno Stato estero. Qualora poi si voglia sostenere che questo sia, secondo l’ordinamento interno di quel Paese, privo di autonomia patrimoniale o contabile ovvero, per le più diverse ragioni o rapporti (compresa, eventualmente, la rappresentanza volontaria o legale), si avvalga di altri organi, o soggetti, per intrattenere rapporti giuridici di carattere patrimoniale e/o per adempiere alle proprie obbligazioni, occorrerà verificare se, anche tenuto conto della direzione soggettiva del titolo esecutivo, questi organi o soggetti debbano o possano subire l’esecuzione per il credito vantato nei confronti del primo. Di siffatta situazione tuttavia si dovrà fare carico il creditore procedente, dandone atto nel pignoramento e rivolgendo perciò l’azione esecutiva nei confronti di chi assuma debba rispondere col proprio patrimonio del debito (proprio od altrui)”.
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