CASSAZIONE – Pagamenti e garanzie in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis Legge Fall.)

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Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 3778 dell’8/2/2019

I pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis Legge Fall.) benché esclusi dalla revocatoria fallimentare sono comunque soggetti all’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

 

Massima:

“Quanto all’ambito di applicazione della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. e) – per cui “non sono soggetti all’azione revocatoria” (tra gli altri) “gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione… dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 182-bis” – l’interpretazione letterale e sistematica delle norme implicate induce a ritenere che l’esenzione di cui al predetto terzo comma della L. Fall., art. 67, si riferisca solo all’azione revocatoria fallimentare disciplinata dai due commi precedenti, e non anche all’azione revocatoria ordinaria contemplata dalla L. Fall., art. 66 – espressamente disciplinata “secondo le norme del codice civile” tanto che, nell’ipotesi opposta, il legislatore ha fatto diverso ed esplicito riferimento omnicomprensivo alle “azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione” (L. Fall., art. 69-bis). Appare poi significativo che il legislatore, nel disciplinare l’analogo “accordo di ristrutturazione dei debiti” contemplato nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, abbia previsto chiaramente nell’art. 12, comma 5, che “Gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti all’azione revocatoria di cui del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67″, restando perciò ordinariamente soggetti all’azione revocatoria ordinaria (cd. pauliana) di cui all’art. 2901 c.c., richiamata dalla L. Fall., art. 66.

Del resto, un diverso trattamento è ampiamente giustificato dalla nota diversità  dei due tipi di azione revocatoria – ordinaria e fallimentare – in discussione, in quanto dirette: la prima, a tutelare (ricostituendola) la garanzia patrimoniale generica del debitore, ex art. 2740 c.c. (ex plurimis, Cass. n. 22915 del 2016), avendo perciò come presupposto soggettivo la cd. scientia damni da parte di debitore e terzo (ovvero il consilium fraudis del debitore e la partecipatio fraudis del terzo, in caso di atto anteriore dolosamente preordinato al pregiudizio delle ragioni creditorie); la seconda, più specificamente, a salvaguardare il rispetto del principio della par condicio creditorum ed avente perciò come diverso presupposto soggettivo la cd. scientia decoctionis, ovvero la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, a prescindere dalla consapevolezza del concreto pregiudizio cagionato dall’atto (cd. eventus damni) – anche in termini di mero aggravamento dell’insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare i creditori invece necessario nella prima (cfr. ex plurimis Cass. n. 1366 del 2017, n. 22915 del 2016, n. 19234 del 2009); tanto da potersi suggestivamente dire che mentre la revocatoria ordinaria colpisce atti idonei ad indurre l’insolvenza del debitore, quella fallimentare colpisce gli atti compiuti quando questi era già  insolvente. Per non dire, poi, del diverso ambito temporale coperto dalle due azioni e del ben più gravoso onere probatorio che caratterizza quella ordinaria rispetto alla fallimentare, ove il curatore a certe condizioni può avvalersi anche di presunzioni iuris tantum (L. Fall., art. 67, comma 1)”.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Pagamenti e garanzie in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis Legge Fall.)”, Magistra Banca e Finanza, 15 giugno 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-i-pagamenti-e-le-garanzie-posti-in-essere-in-esecuzione-degli-accordi-di-ristrutturazione-dei-debiti-art-182-bis-legge-fall-benche-esclusi-dalla-revocatoria-fallimentare-sono-comunque/.

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