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20 Settembre 2019 In Diritto bancario, Notizie dalla Corte

CASSAZIONE – La dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c. che la banca deve rendere nel pignoramento presso terzi

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Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 21970 del 3 settembre 2019

Principio di diritto:

“In relazione al contenuto della dichiarazione del terzo, nel sistema non si sovvengono oneri di collaborazione del terzo al di là di quelli previsti dalla legge processuale. In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l’identificazione dell’oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il “quantum” del credito pignorato; invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell’atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione, atteso che l’ambito soggettivo della dichiarazione del terzo è delimitato dall’ampiezza della direzione soggettiva dell’atto di pignoramento, rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5037 del 28/02/2017)”.

 

Sentenza richiamata:

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 5037 del 28 febbraio 2017

“Gli obblighi di collaborazione del terzo pignorato sottolineati, in diverse occasioni, da questa Corte attengono all’individuazione dell’oggetto del pignoramento: ciò in correlazione con l’art. 543 c.p.c., comma 2, n. 2 che – con norma rimasta immutata anche dopo le ripetute modifiche dello stesso articolo e degli altri successivi, con le leggi che si sono succedute nel periodo 2012/2014 – consente che l’atto di pignoramento contenga l’indicazione delle cose o delle somme dovute “almeno generiche”, nella prospettiva appunto che la specificazione di queste si abbia a seguito della dichiarazione del terzo pignorato. Invece, nessuna genericità è consentita nell’individuazione del soggetto debitore, che spetta esclusivamente al creditore procedente, il quale lo identifica e lo cita a comparire ai sensi dello stesso art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4: soltanto rispetto a quest’ultimo soggetto va resa la dichiarazione da parte del terzo, né è giuridicamente corretto gravare il terzo pignorato di oneri di specificazione o di integrazione”.



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