Il superamento della soglia dell’usura durante il rapporto non determina alcuna nullità o inefficacia della clausola sugli interessi
Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 17110 del 26/6/2019
Principio di diritto:
Se, nel corso dello svolgimento del rapporto, venga superata la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675).
Stralcio dalla Motivazione:
La Corte di merito ha ritenuto che la L. n. 108 del 1996 trovi applicazione ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, ove i rapporti non siano esauriti: con la conseguenza che in tal caso opererebbe la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi. Tale regola è da ritenersi per la verità superata dal recente arresto delle Sezioni Unite, secondo cui se, nel corso dello svolgimento del rapporto, venga superata la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675). Peraltro, prima di tale pronuncia questa Corte aveva affermato che l’applicazione della L. n. 108 del 1996 ai contratti, contenenti tassi usurari, stipulati prima dell’entrata in vigore della legge stessa generasse, come conseguenza, la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi (Cass. 11 gennaio 2013, n. 602). Pertanto, il risultato cui aspira il ricorrente – vale a dire l’azzeramento, nel caso di usura sopravvenuta, degli interessi percepiti dalla banca, in applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, – rappresenta, sul concreto piano applicativo, un esito del tutto estraneo alla giurisprudenza, sia passata che presente, di questa Corte.
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – L’irrilevanza dell’usura sopravvenuta in un rapporto bancario”, Magistra Banca e Finanza, 2 luglio 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-il-superamento-della-soglia-dellusura-durante-il-rapporto-non-determina-alcuna-nullita-o-inefficacia-della-clausola-sugli-interessi/.
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