Cassazione Civile, sez. tributaria, sent. n. 13162 del 16 maggio 2019
PRINCIPIO DI DIRITTO:
Nelle operazioni di c.d. cartolarizzazione, i flussi di liquidità ingenerati dall’incasso dei crediti, destinati a confluire nel patrimonio separato all’uopo costituito e versati sui conti correnti accesi dalla c.d. società veicolo, di cui alla L. n. 130 del 1999, art. 3, producono interessi, che sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4, lett. c). A seguito dell’esaurimento dell’operazione di cartolarizzazione, la società veicolo vanta titolo per domandare il rimborso di quanto prelevato dai suoi conti correnti a titolo di ritenuta di acconto.
ALTRE MASSIME RILEVANTI NELLA SENTENZA:
Le operazioni di cartolarizzazione dei crediti, a norma della L. 30 aprile 1999, n. 130, sono realizzate attraverso società appositamente costituite, le cd. società veicolo (o “special pourpose vehicle”), che provvedono all’emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti del cedente e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati ed al rimborso degli stessi. I crediti oggetto di tali operazioni costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della società, a destinazione vincolata, di cui le società di cartolarizzazione non hanno la disponibilità, come anche gli interessi maturati sui depositi ed i conti correnti bancari sui quali le predette somme siano confluite, con la conseguenza che, ai fini fiscali, solo al momento della conclusione dell’operazione di cartolarizzazione, e, quindi, della destinazione finale del patrimonio stesso, potranno operare i presupposti in capo ai soggetti, a tale destinazione legittimati, per chiederne il rimborso, la compensazione, lo scomputo o altro”, Cass. sez. V, sent. 27.05.2015, n. 10885.
Oggetto del contendere nel presente giudizio, è innanzitutto se gli interessi attivi, corrisposti su depositi bancari accesi da una società di cartolarizzazione (cd. “società veicolo”) siano soggetti a ritenuta a titolo di acconto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 2, e se di tali ritenute, così operate, tale società abbia successivamente diritto al rimborso. In proposito, pare opportuno rammentare che la L. 30 aprile 1999, n. 130, ha introdotto nell’ordinamento italiano una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, consentendone la realizzazione attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o special pourpose vehicle). Tali società provvedono all’emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti del cedente (cd. originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (L. n. 130 del 1999, art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Detto patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b), è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l’incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell’operazione. In tale contesto normativo non appare dubbio che pure gli interessi percepiti sui depositi, ed i valori iscritti nei conti correnti bancari sui quali confluiscono temporaneamente le disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato, debbano ritenersi ricompresi tra i flussi attivi del patrimonio separato, benché maturati su conti e depositi formalmente intestati alla società veicolo. Ne consegue che nel corso dell’operazione di cartolarizzazione, la società veicolo non ha la disponibilità dei predetti flussi, ivi compresi gli interessi in questione, fintanto che permane il vincolo di destinazione, ovvero sino a quando detti interessi e proventi restino finalizzati al rimborso ed alla remunerazione dei titoli emessi.
Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 2, è sempre prevista l’applicazione, da parte delle banche, di una ritenuta alla fonte sugli interessi e gli altri proventi corrisposti ai titolari dei conti correnti e depositi bancari. L’art. 26, comma 4, stabilisce, peraltro, che le predette ritenute sono applicate, a titolo di acconto, nei confronti, tra gli altri, e per quel che qui interessa, “delle c) società ed enti di cui al medesimo T.U., art. 87, lett. a) e b)”, mentre le predette “ritenute sono applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso”. Nel caso in esame, la società ricorrente non può che essere il soggetto destinatario delle ritenute in oggetto in quanto titolare dei conti correnti bancari nonché “gestore” del patrimonio separato. Le predette ritenute, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4, in ordine agli interessi maturati sui conti correnti, devono pertanto essere effettuate a titolo di acconto nei confronti della società cd. “veicolo”, quale soggetto cui fanno capo i rapporti giuridici che riguardano i patrimoni separati (cfr. Cass. n. 16605 del 2010; Cass. n. 15319 del 2013). Successivamente, a seguito della conclusione dell’operazione di cartolarizzazione, e quindi della destinazione finale del patrimonio separato, potranno, se del caso, operare i presupposti perché la società veicolo ne chieda il rimborso, la compensazione, lo scomputo od altro. Solo in questo momento, infatti, esaurita l’operazione di cartolarizzazione ed all’esito della stessa, risulta evidente quale destinazione abbia avuto il patrimonio separato, ovvero a quali soggetti esso sia stato ridistribuito, con la conseguenza che, ove siano stati soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, potrà anche, in ipotesi, emergere un residuo di reddito attivo in favore della società veicolo, che potrà essere assoggettato ai tributi di legge.
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