CASSAZIONE – La banca che non informa il fideiussore del peggioramento conosciuto delle condizioni economiche della debitrice viola l’obbligo di agire in buona fede

ARGOMENTI
Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Vedi altri articoli di Donato Giovenzana

Nota a Cassazione, Sez III° civ., Ord. n. 32774 del 13/12/2019

 

Di Donato Giovenzana, Legale d’impresa

 

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 32774 del 13/12/2019, ha precisato che:

  • obbligo precipuo del garantito verso il garante, soprattutto se riferito a un rapporto continuativo di concessione di credito affidato alla professionalità  del garantito, è di comunicare al suo garante l’avvenuto mutamento in pejus della consistenza patrimoniale generica del debitore, qualora si determini a non recedere dal rapporto; ed invero, l’ipotesi contemplata dalla norma di cui all’art. 1956 c.c. – con la quale si dispone che il creditore che, senza speciale autorizzazione del fideiussore per un’obbligazione futura, abbia concesso credito al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate, perde la garanzia concessa – vale per ogni situazione in cui si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto per cui viene concessa la garanzia fideiussoria, tali da mettere a repentaglio la solvibilità  del debitore medesimo. Difatti, il creditore, il quale dispone di strumenti di autotutela che gli consentono di porre immediatamente termine al rapporto continuativo impedendo al debitore ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero la sua esposizione debitoria, se non vuole perdere il beneficio ottenuto dal garante, è tenuto pertanto ad informare il garante inconsapevole di tale situazione, affinché non venga persa, in ragione della volontà  del creditore di aumentare il proprio margine di rischio, la garanzia patrimoniale generica su cui il garante ha fatto iniziale affidamento;

 

  • nella fideiussione per obbligazione futura, l’onere del creditore, di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve precipuamente alla finalità  di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; dalla violazione di tale regola di comportamento di buona fede discende pertanto non solo la liberazione del fideiussore, come previsto dall’art. 1956 c.c., ma anche, ove provato, un danno risarcibile, e tale rilievo costituisce un ulteriore elemento per considerare la rilevanza dell’obbligo di “protezione” cui è tenuto il creditore, che non si esaurisce al tempo del rilascio della fideiussione, ma permane per tutto il tempo della sua vigenza.

 

La S.C. ha conseguentemente affermato – in tema di interpretazione dell’art. 1956 c.c. – il seguente principio:

  • “al fine di valutare se il fideiussore si sia liberato dall’obbligazione di garanzia per un’obbligazione futura ex art. 1956 c.c., rileva che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell’andamento in generale del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell’homo eiusdem condicionis et professionis “ .

 

Nonché – in tema di riparto degli oneri probatori – il seguente ulteriore principio:

  • “l’obbligo del creditore di proteggere l’ interesse del fideiussore per un’obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un’obbligazione cui è tenuto il creditore ex art 1956 cod. civ., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l’ onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all’ homo eiusdem condicionis et professionis “.

Come citare questo articolo

Donato Giovenzana, “CASSAZIONE – La banca che non informa il fideiussore del peggioramento conosciuto delle condizioni economiche della debitrice viola l’obbligo di agire in buona fede”, Magistra Banca e Finanza, 28 dicembre 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-la-banca-che-ne-ha-conoscenza-non-informando-il-fideiussore-del-peggioramento-delle-condizioni-economiche-della-societa-debitrice-viola-lobbligo-di-agire-in-buona-fede/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.