CASSAZIONE – La banca deve avvisare il cliente della impossibilità  dell’esecuzione di un versamento di un modello F-24

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La Cassazione ha ritenuto che, in relazione ad una incompleta compilazione di un modello F24, la banca, seppure non tenuta a rilevare tale circostanza nel momento in cui accetta di eseguire l’operazione, ha l’obbligo di avvertire il cliente successivamente alla constatata impossibilità  di procedere all’esecuzione dell’operazione.

 

– Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 20640 del 31/7/2019:

“L’adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità  dei documenti occorrenti all’esatto espletamento dell’incarico (Sez. 1, n. 2149 del 25/02/2000, Rv. 534420-01). Inoltre il mandatario, tenuto al compimento, con la diligenza del buon padre di famiglia, degli atti preparatori e strumentali alla esecuzione del mandato (artt. 1708-1710 c.c.), nonché di quelli ulteriori, che dei primi costituiscano il necessario completamento, ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità  dei documenti necessari all’esatto espletamento dell’incarico (Sez. 3, n. 10073 del 27/04/2010, Rv. 612599-01; Sez. 3, n. 25410 del 12/11/2013, Rv. 629168-01)”.

“L’art. 1708 c.c., prescrive al mandatario il compimento anche di tutti gli atti necessari per l’assolvimento del compito; l’art. 1710 c.c., impone al mandatario di adempiere ai propri obblighi con la diligenza del buon padre di famiglia; l’art. 1176 c.c., comma 2, quanto alle obbligazioni inerenti lo svolgimento di un attività  professionale richiede la valutazione della diligenza con riguardo alla natura dell’attività  esercitata, e quindi con riferimento al parametro della diligenza professionale; dell’art. 1710, il comma 2, obbliga il mandatario ad informare il mandante delle circostanze sopravvenute che incidono sul mandato; ai sensi dell’art. 1856 c.c., la banca risponde secondo le regole del mandato quanto agli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. È quindi evidente che la banca mandataria avrebbe dovuto quantomeno informare senza indugio della mancata esecuzione dell’operazione che le era stata affidata”.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – La banca deve avvisare il cliente della impossibilità  dell’esecuzione di un versamento di un modello F-24”, Magistra Banca e Finanza, 19 agosto 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-la-banca-deve-avvisare-il-cliente-della-impossibilita-dellesecuzione-di-un-versamento-di-un-modello-f-24/.

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