Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 11557 del 2 maggio 2019
Massima a cura della Rivista
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la cui diffusione esime da citazioni, la banca presso la quale il titolo di credito sia domiciliato per il pagamento ha, nel caso in cui l’obbligato principale non fornisca la provvista per il pagamento richiesto dal giratario del titolo, l’obbligo di far constare il mancato pagamento mediante l’elevazione del protesto, a tutela delle ragioni di regresso del portatore. Né si può pretendere che la mera denuncia di smarrimento o di sottrazione del titolo integri di per sé l’accertamento della falsità o della inefficacia dello stesso. Anche in ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo, pertanto, la normativa impone la levata del protesto, ancor più chiaro essendo che non è sufficiente una denuncia di tal fatta ad autorizzare la banca ad omettere la levata, posto che il titolo non perde la sua efficacia in presenza di una mera denuncia del correntista.
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – La banca deve procedere alla levata del protesto anche in caso di smarrimento o sottrazione dell’assegno domiciliato presso di essa”, Magistra Banca e Finanza, 5 giugno 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-la-banca-deve-procedere-alla-levata-del-protesto-anche-in-caso-di-smarrimento-o-sottrazione-dellassegno-domiciliato-presso-di-essa/.
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