Cassazione civile sez. VI, n. 6523 del 10/3/2021
La Cassazione, con la sentenza n. 6523 del 10 marzo 2021, ha affermato che le sezioni specializzate d’impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, sono competenti in materia di: “c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2” e “d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea”, tra le quali rientrano, per quanto qui rileva, le domande con le quali sia fatta valere la nullità di fideiussioni azionate da banche, che riproducano il testo dello schema contrattuale predisposto dall’A.B.I. nell’ottobre 2002, relativamente al quale è intervenuto il provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005 e la sentenza della Cassazione n. 29810 del 12/12/2017 (in nota le relative massime: [1]) sulla nullità per violazione dell’art. 2 della L. n. 287/1990 – Legge Antitrust (articolo in nota [2]).
– MASSIME ESTRATTE:
- MASSIMA 1:
“Specificamente la questione si pone in relazione alle domande con le quali sia fatta valere la nullità di fideiussioni, azionate da istituti di credito, che riproducono il testo dello schema contrattuale predisposto dall’A.b.i.; il quale schema, come noto, previo parere dell’A.g.c.m., è stato ritenuto dalla Banca d’Italia – soggetto responsabile pro tempore dell’enforcement antitrust per il settore bancario – contenere “disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)” (così il provvedimento n. 55 del 2-5-2005). Deve essere affermata la competenza della sezione specializzata per le imprese del tribunale di Napoli. Opportunamente va rammentato che questa Corte, in tema di condotte anticoncorrenziali, ha assunto nel tempo una posizione univoca a proposito del rapporto corrente tra le intese illecite situate a monte dell’attività negoziale singolarmente considerata e le stipulazioni dei contratti a valle di quelle intese. Tali contratti si è detto costituire applicazione concreta dell’intesa vietata. Questa Corte in particolare ha riconosciuto che spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione delle intese illecite, e ciò finanche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’autorità indipendente preposta alla regolazione del mercato di riferimento (v. Cass. n. 29810-17, sulla linea tracciata da Cass. Sez. U n. 2207-05). L’affermazione rappresenta una inequivoca conferma del nesso funzionale intercorrente tra le stipulazioni a valle e l’intesa anticoncorrenziale vietata. III. – Se codesto legame non è irrilevante ai fini dell’accertamento dell’attuazione dell’intesa vietata, è giocoforza inferire che lo stesso non può reputarsi irrilevante neppure per la determinazione della competenza. Esso difatti presuppone che la violazione della normativa in materia di antitrust assuma – essa stessa la veste di fatto costitutivo della nullità del contratto. In altre parole, la nullità predicata dal singolo contraente deriva dalla invalidità dell’intesa a monte della stipula della fideiussione, per contrarietà al diritto della concorrenza; cosicché non può sostenersi, come invece fatto dal giudice a quo nell’odierna fattispecie, che la qualità della specifica controversia, come attinente alla L. n. 287 del 1990, art. 33, venga poi meno. La segnalata necessità di valutare “la coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell’intesa restrittiva della concorrenza”, lungi dall’escluderlo, richiede di estendere l’accertamento alla sorte dell’intesa restrittiva, la quale dunque finisce per rientrare nell’oggetto del processo. Invero, in linea generale, fa parte dell’oggetto del processo tutto ciò che è individuato nella domanda come suo presupposto. È pertanto errato dire che il processo nel quale si assuma la nullità della fideiussione perchè riproducente uno schema frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust non comprenda anche la valutazione di una tale illiceità . Proprio questo aspetto assume rilevanza in vista dell’attribuzione della competenza per materia”.
- MASSIMA 2:
“Le Sezioni unite hanno sottolineato che la legge antitrust n. 287 del 1990 detta norme aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata. E non è revocabile in dubbio che dinanzi a un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza il consumatore veda eluso il proprio diritto a una scelta effettiva tra prodotti potenzialmente concorrenti (di qualunque genere essi siano). La conseguenza di codesta affermazione è stata individuata in una duplice direzione: da un lato, il cosiddetto contratto “a valle” costituisce – si è detto sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; dall’altro, ove sia dedotto il danno da violazione dei relativi interessi (riconosciuti rilevanti dall’ordinamento) ai sensi dell’art. 2043 c.c., il consumatore finale – ancora si è detto – ha azione ancorchè non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione; e tale azione (in quel caso di risarcimento del danno) implica l’accertamento della nullità dell’intesa ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, al punto che la relativa cognizione – venne allora precisato a fronte del testo pro tempore – è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello (cfr. la citata Cass. Sez. U n. 2207-05). V. – L’insieme dei richiamati principi, tradotto nel contesto della disciplina conseguente al D.Lgs. n. 3 del 2017, art. 18, comma 1, lett. b), (in recepimento della Dir. 2014/104-UE), porta a riconoscere la competenza per materia della sezione specializzata per le imprese del tribunale di Napoli, visto che codesta attrae le controversie che, come quella in esame, sarebbero state altrimenti da trattare presso per gli uffici compresi, tra l’altro, nel distretto di Catanzaro. Difatti, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di: “c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2” e “d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea”. A sua volta il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 4, comma 1-ter, reca il regime specifico e inderogabile secondo il quale “per le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
– MOTIVAZIONE INTEGRALE:
“FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza dell’8-7-2019, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Catanzaro in ordine al giudizio promosso da [”¦] s.a.s., ai sensi dell’art. 616 c.p.c., nei confronti di diverse banche.
Il giudizio era teso a ottenere, tra l’altro, la declaratoria di nullità di una fideiussione per condotta anticoncorrenziale della banca mutuante in violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a).
La sezione specializzata del tribunale di Catanzaro ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, assumendo che la materia oggetto di causa non rientra fra quelle di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, e che comunque non il foro di Catanzaro, ma semmai quello di Napoli, sarebbe competente in materia di violazioni della normativa antitrust.
Dal primo punto di vista la sezione rimettente ha precisato di non poter aderire alla tesi secondo la quale tutte le volte in cui venga dedotta la nullità di una fideiussione, in quanto contratta “a valle” di un’intesa restrittiva della concorrenza (nel caso concreto relativa alle norme bancarie uniformi in materia di fideiussioni omnibus), la controversia andrebbe deferita alla competenza del tribunale specializzato; e ciò per gli effetti distorsivi che una simile ricostruzione verrebbe ad avere sul contenzioso bancario, rispetto agli ordinari criteri di competenza territoriale. Difatti quei criteri verrebbero derogati per il sol fatto del cumulo della suddetta azione di nullità rispetto a domande altrimenti scrutinabili in sede ordinaria, a fronte dell’obiettivo dichiarato dal legislatore del 2003 di ridurre, mediante l’istituzione del tribunale delle imprese, i tempi di definizione delle controversie di cui siano parte le società di medio/grandi dimensioni, al fine di aumentarne la competitività sul mercato.
Dal secondo punto di vista la sezione rimettente ha evocato il D.Lgs. n. 168 del 2003, artt. 3 e 4, dal combinato dei quali andrebbe in ogni c:aso dedotto che la competenza in materia di antitrust non è sua, ma della sezione specializzata del tribunale di Napoli, quale organo competente per gli uffici compresi del distretto delle corti d’appello della Calabria.
Le parti non hanno assunto difese in questa sede di regolamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. – Viene in questione un problema molto dibattuto nelle sedi di merito, qual è quello della competenza sulle cause in materia bancaria che involgono la nullità dei contratti a valle di intese anticoncorrenziali.
Specificamente la questione si pone in relazione alle domande con le quali sia fatta valere la nullità di fideiussioni, azionate da istituti di credito, che riproducono il testo dello schema contrattuale predisposto dall’A.b.i.; il quale schema, come noto, previo parere dell’A.g.c.m., è stato ritenuto dalla Banca d’Italia – soggetto responsabile pro tempore dell’enforcement antitrust per il settore bancario – contenere “disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)” (così il provvedimento n. 55 del 2-5-2005).
II. – Deve essere affermata la competenza della sezione specializzata per le imprese del tribunale di Napoli.
Opportunamente va rammentato che questa Corte, in tema di condotte anticoncorrenziali, ha assunto nel tempo una posizione univoca a proposito del rapporto corrente tra le intese illecite situate a monte dell’attività negoziale singolarmente considerata e le stipulazioni dei contratti a valle di quelle intese.
Tali contratti si è detto costituire applicazione concreta dell’intesa vietata.
Questa Corte in particolare ha riconosciuto che spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione delle intese illecite, e ciò finanche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’autorità indipendente preposta alla regolazione del mercato di riferimento (v. Cass. n. 29810-17, sulla linea tracciata da Cass. Sez. U n. 2207-05).
L’affermazione rappresenta una inequivoca conferma del nesso funzionale intercorrente tra le stipulazioni a valle e l’intesa anticoncorrenziale vietata.
III. – Se codesto legame non è irrilevante ai fini dell’accertamento dell’attuazione dell’intesa vietata, è giocoforza inferire che lo stesso non può reputarsi irrilevante neppure per la determinazione della competenza.
Esso difatti presuppone che la violazione della normativa in materia di antitrust assuma – essa stessa la veste di fatto costitutivo della nullità del contratto.
In altre parole, la nullità predicata dal singolo contraente deriva dalla invalidità dell’intesa a monte della stipula della fideiussione, per contrarietà al diritto della concorrenza; cosicché non può sostenersi, come invece fatto dal giudice a quo nell’odierna fattispecie, che la qualità della specifica controversia, come attinente alla L. n. 287 del 1990, art. 33, venga poi meno.
La segnalata (dal tribunale di Catanzaro) necessità di valutare “la coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell’intesa restrittiva della concorrenza”, lungi dall’escluderlo, richiede di estendere l’accertamento alla sorte dell’intesa restrittiva, la quale dunque finisce per rientrare nell’oggetto del processo.
Invero, in linea generale, fa parte dell’oggetto del processo tutto ciò che è individuato nella domanda come suo presupposto.
È pertanto errato dire che il processo nel quale si assuma la nullità della fideiussione perchè riproducente uno schema frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust non comprenda anche la valutazione di una tale illiceità .
Proprio questo aspetto assume rilevanza in vista dell’attribuzione della competenza per materia.
IV. – Consonante con tale conclusione è l’orientamento delle sezioni unite della Corte formatosi in relazione alla normativa previgente.
Le Sezioni unite hanno sottolineato che la legge antitrust n. 287 del 1990 detta norme aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata.
E non è revocabile in dubbio che dinanzi a un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza il consumatore veda eluso il proprio diritto a una scelta effettiva tra prodotti potenzialmente concorrenti (di qualunque genere essi siano).
La conseguenza di codesta affermazione è stata individuata in una duplice direzione: da un lato, il cosiddetto contratto “a valle” costituisce – si è detto sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; dall’altro, ove sia dedotto il danno da violazione dei relativi interessi (riconosciuti rilevanti dall’ordinamento) ai sensi dell’art. 2043 c.c., il consumatore finale – ancora si è detto – ha azione ancorchè non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione; e tale azione (in quel caso di risarcimento del danno) implica l’accertamento della nullità dell’intesa ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, al punto che la relativa cognizione – venne allora precisato a fronte del testo pro tempore – è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello (cfr. la citata Cass. Sez. U n. 2207-05).
V. – L’insieme dei richiamati principi, tradotto nel contesto della disciplina conseguente al D.Lgs. n. 3 del 2017, art. 18, comma 1, lett. b), (in recepimento della Dir. 2014/104-UE), porta a riconoscere la competenza per materia della sezione specializzata per le imprese del tribunale di Napoli, visto che codesta attrae le controversie che, come quella in esame, sarebbero state altrimenti da trattare presso per gli uffici compresi, tra l’altro, nel distretto di Catanzaro.
Difatti, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di: “c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2” e “d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea”.
A sua volta il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 4, comma 1-ter, reca il regime specifico e inderogabile secondo il quale “per le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Napoli, dinanzi alla quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021”
Note:
[1] Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 29810 del 12/12/2017:
– MASSIMA 1: “Questa Suprema Corte regolatrice (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 827 del 1999) ha precisato che la L. n. 287 del 1990, art. 2, (la cosiddetta legge “antitrust”), “allorchè dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà ‘ tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore – infatti – con la suddetta disposizione normativa ha inteso – in realtà ed in senso più ampio proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può essere il frutto anche di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali”. Si rendono – così – rilevanti qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purchè con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonchè anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”. Da ciò consegue che, allorchè l’articolo in questione stabilisce la nullità delle “intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all’eventuale negozio giuridico originario postosi all’origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”. Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust”.
– MASSIMA 2: “Nell’arresto delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2207 del 2005) è già stato precisato che “la legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall’altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti”. In quella stessa sede, ha osservato la Corte che, “siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto “ex” art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorchè non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello”.
– MASSIMA 3: “In tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d’Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
[2] Art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza), Legge n. 287 del 10/10/1990: “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – La competenza sull’accertamento della nullità delle fideiussioni bancarie omnibus è demandata alle sole Sezioni Specializzate d’Impresa”, Magistra Banca e Finanza, 20 marzo 2021, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-la-competenza-sullaccertamento-della-nullita-delle-fideiussioni-bancarie-omnibus-e-demandata-alle-sole-sezioni-specializzate-dimpresa/.
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