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19 Giugno 2020 In Diritto bancario, Notizie dalla Corte

La conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca, quale operatore economico qualificato, ai fini dell’azione revocatoria fallimentare

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Cass., Sez. 6 civ., Ord. n. 11696 del 17.06.2020

 

Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

 

MASSIME:

“La qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando da sola la prova dell’effettiva conoscenza dei sintomi dell’insolvenza, impone di considerare la professionalità e avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività”.

“La conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. Orbene, se è vero che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione così come il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (ex multis, Cass. n. 3845/2019; Cass., n. 3336/2015), è pur vero che, per giurisprudenza altrettanto consolidata in tema di prova per presunzioni, il giudice deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento”.

 

FATTI DI CAUSA

Il Fallimento di una s.r.l. ha promosso avanti al Tribunale azione revocatoria di pagamenti normali, come avvenuti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento e per un ammontare superiore al milione di euro, nei confronti di una Banca. Nel dettaglio, l’azione ha riguardato delle rimesse in conto corrente “derivanti da pagamenti effettuate da debitori” della società poi fallita, che nel concreto hanno “determinato l’azzeramento del saldo debitore» del conto «sino a farlo giungere alla evidenziazione di un saldo a credito”. Nel corso del giudizio al fallimento è succeduto nell’azione un Comune, a seguito di sopravvenuto concordato fallimentare della srl, tale concordato comportando, tra l’altro, il trasferimento al Comune assuntore delle azioni di pertinenza della massa ex art. 124, comma 4, legge fall.

Avendo il Tribunale accolto la pretesa attorea, la Banca ha presentato appello avanti alla Corte territoriale, che ha accolto l’impugnazione.

Avverso detta pronuncia il Comune ha proposto ricorso in Cassazione.

Secondo il ricorrente la Corte territoriale non ha preso in considerazione tutti gli elementi rilevanti che pure presenta la fattispecie concreta; e, inoltre, che taluni di questi elementi sono stati presi in considerazione solo in modo parziale ovvero erroneo. Così, in specie, il ricorrente segnala che la sentenza “non ha minimamente tenuto conto della qualità di operatore economico qualificato propria della Banca”; che il bilancio di esercizio al 31.12.2007 ha accertato una perdita pari a cinque volte il capitale, con “indici di redditività fortemente negativi”; che la delibera del Consiglio Comunale ha richiamato “anche le perdite successivamente [rispetto a quanto rilevato dal bilancio al 31.12.2007] accumulate nel 2008 … tanto da fare azzerare interamente il capitale sociale» e si è riservata, nell’approvare l’indirizzo inteso allo scioglimento della società, di agire in responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e dirigenti; che il verbale della delibera sociale di messa in liquidazione è risultato iscritto nel registro delle imprese il 16 dicembre 2008; che le notizie di stampa, relative al tema delle difficoltà della s.r.l., risultano circostanziate a fare tempo dal 12 ottobre 2008.

 

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE:

La Suprema Corte – in tema di revocatoria e di scientia decoctionis – ha richiamato la recente giurisprudenza (Cass. n. 3327/20 e n. 9257/19), secondo cui

  • “la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. Orbene, se è vero che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione così come il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (ex multis, Cass. n. 3845/2019; Cass., n. 3336/2015), è pur vero che, per giurisprudenza altrettanto consolidata in tema di prova per presunzioni, il giudice deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento”.
  • “Da tempo questa Corte segnala che il giudice è tenuto a seguire un procedimento articolato in due fasi logiche: dapprima, una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi). In tal senso è stata ritenuta censurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, atomisticamente considerati, senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero però in grado di acquisirla ove valutati secondo un giudizio complessivo di sintesi e di vicendevole completamento (ex multis, Cass. n. 18822/2018; Cass. n. 9059/2018; Cass., n. 5374/2017)”.
  • “Ne consegue che, allorquando sia in contestazione il rigore del ragionamento presuntivo che il giudice deve operare ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., occorre verificare che l’apprezzamento dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dalla legge, sia stato ricavato dal complesso degli indizi, sia pure previamente individuati per la loro idoneità a produrre le inferenze che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit (Cass. n.12002/2017) e che non sia stato omesso l’esame di un fatto secondario, dedotto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale, purché decisivo (Cass., n. 17720/2018)”.

La Cassazione ha altresì osservato che la Corte territoriale  ha del tutto trascurato la qualità di operatore qualificato del creditore, quale impresa autorizzata all’esercizio del credito. Che è, per contro, aspetto il cui necessario riscontro, in punto di accertamento della sussistenza della scientia decoctionis, si trova da tempi lontani evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. Si vedano, tra quelle più vicine, le decisioni di Cass., 27 ottobre 2017, n. 25635; di Cass., 8 febbraio 2018, n. 3081; di Cass., 2 novembre 2017, n. 26061, con la particolare sottolineatura che la “qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando da sola la prova dell’effettiva conoscenza dei sintomi dell’insolvenza, impone di considerare la professionalità e avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività”.

Sul piano dell’id quod plerumque accidit, la peculiare “professionalità e avvedutezza” del creditore bancario viene nel caso in esame ad apprezzarsi particolarmente – va riscontrato inoltre – in relazione alla ragguardevole dimensione dell’esposizione concretamente in essere: sia in sé stessa, sia pure nel rapporto col capitale della società (la misura del debito risultando, in effetti, di dieci volte superiore a quella del capitale).

In conclusione, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

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