Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto del Fintech
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario Tidona
    • Diritto finanziario Tidona
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte Bancaria
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER
    • NEWSLETTER
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto del Fintech
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario Tidona
    • Diritto finanziario Tidona
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte Bancaria
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER
    • NEWSLETTER
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN

27 Aprile 2021 In Diritto bancario Tidona, Notizie dalla Corte Bancaria

CASSAZIONE – Consulenza tecnica su interessi corrispettivi addebitati in conto con apertura di credito, entro i limiti del fido e in extra-fido, oppure in scoperto di conto

Print Friendly, PDF & Email


© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza una espressa autorizzazione scritta. È consentito il link diretto a questo documento.

Brevi note a Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 3858 del 15/2/2021

Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3858 del 15/2/2021, ha affermato che nei contratti di conto corrente bancario a cui acceda un’apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento prima agli interessi e dopo al capitale, di cui all’art. 1194 c.c., comma 2 [1] si può applicare soltanto in relazione ai versamenti aventi funzione solutoria, e cioè a quelli avvenuti oltre i limiti dell’affidamento concesso, oppure in scoperto di conto.

L’imputazione prima agli interessi e dopo al capitale, di cui all’art. 1194 c.c., comma 2, non è invece possibile per i pagamenti ripristinatori del limite del fido, ossia ove l’annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento, sempre che neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, in quanto in tale evenienza la rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista concessa dalla banca.

La questione ha particolare rilevanza in sede di ricalcolo, in occasione di una consulenza tecnica d’ufficio, dei saldi dare/avere di un rapporto bancario a cui sia collegata una apertura di credito, al fine di considerare o meno prescritti per decorso decennale i versamenti a titolo di interessi corrispettivi eseguiti in extra-fido, ossia oltre il limite del fido concesso, oppure in costanza di fido, ossia entro i limiti dell’affidamento concesso dalla banca.

Ne consegue che:

– ove il pagamento di interessi corrispettivi sia avvenuto oltre il limite del fido, oppure in scoperto di conto, la banca potrà eccepire la prescrizione decennale della domanda di ripetizione del correntista di quella singola rimessa, calcolando il termine decennale a far data dalla data di annotazione della stessa (dieci anni da ogni pagamento per cui sia domandata dal correntista la ripetizione);

– ove invece il pagamento di interessi corrispettivi sia avvenuto entro il limite del fido, l’eventuale prescrizione decorrerà dalla chiusura definitiva del conto corrente a cui accede il pagamento medesimo.

Il principio della differenziazione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, al fine di individuare il limite della prescrizione decennale nell’azione di ripetizione da parte del correntista, è stato elaborato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, per la quale costituiscono pagamenti in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le sole rimesse solutorie, ovvero quei versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato.

Le SS.UU., con la sentenza n. 24418/2010 hanno così in particolare differenziato: [2]

– la prescrizione decennale delle rimesse solutorie (ossia di quei pagamenti eseguiti oltre il limite del fido concesso, oppure in scoperto di conto) decorre da ogni singolo versamento, in quanto esse costituiscono tecnicamente pagamenti (ossia, rimesse che estinguono un debito), con diritto della banca di eccepire la prescrizione del diritto del correntista di domandarne la ripetizione una volta che sia decorso il termine di dieci anni a far data dall’annotazione in conto delle singole rimesse;

– la prescrizione decennale delle rimesse ripristinatorie (ossia di quei pagamenti che hanno la funzione di ripristinare, espandendolo, il limite del credito già concesso, e quindi dei versamenti eseguiti entro i limiti del fido concesso, decorre invece dalla definitiva chiusura del rapporto a cui accedono, in quanto tali rimesse non costituiscono tecnicamente pagamenti (nell’accezione di estinzione di un debito), a differenza delle rimesse solutorie.

L’ordinanza in commento (Cass. n. 3858/2021) ha così confermato i principi espressi dalle SS.UU. in relazione alla differenziazione del termine iniziale di prescrizione tra le rimesse ripristinatorie e quelle solutorie, precisando che tale distinzione deve effettuarsi anche relativamente al pagamento degli interessi corrispettivi, concludendo, come premesso, che la prescrizione, ove eccepita dalla banca, decorrerà in modo differenziato:

– per il pagamento di interessi corrispettivi avvenuti oltre il limite del fido, o in scoperto di conto: il termine di prescrizione decennale decorrerà dalla data di annotazione della singola rimessa a titolo di interessi;

– per il pagamento di interessi corrispettivi avvenuti entro il limite del fido concesso: la prescrizione decorrerà dalla chiusura definitiva del conto corrente a cui accede il pagamento medesimo.

Per la Corte neppure potrebbe ritenersi questa una ipotesi di pagamento anticipato, a norma dell’art. 1185 c.c., comma 2 [3] (secondo cui “il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine”), trattandosi di un credito solo eventuale che potrebbe anche non esistere all’atto della chiusura del conto.

Con la rimessa ripristinatoria si ha difatti una riespansione, nella misura corrispondente (fino al limite contrattualmente fissato), dell’affidamento originariamente concesso e non può configurarsi un pagamento.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3858/2021, richiamando anche la recente ordinanza della S.C. n. 9141 del 19/5/2020 [4] ha ulteriormente precisato che “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto ”.

Su tali premesse la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3858/2021, ha formulato il seguente principio di diritto:

“Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all’art. 1194 c.c., comma 2, trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un’imputazione ad interessi ex art. 1194 c.c., comma 2, non essendo questi immediatamente esigibili, ove l’annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista”.

 

[1] Art. 1194 (Imputazione del pagamento agli interessi) c.c.: “[I]. Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. [II]. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi”.

[2] Cassazione Civile, Sezioni Unite, sent. n. 24418 del 2/12/2010: “L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens.”.

[3] Art. 1185 (Pendenza del termine) c.c.: “[I]. Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore. [II]. Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato”.

[4] Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 9141 del 19/5/2020: “È evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - www.tidona.com - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.

Cerca nella rivista:

RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO

Magistra Banca e Finanza è la Rivista di Diritto Bancario e Finanziario edita da Tidona e Associati. Pubblica dall’anno 1998 approfondimenti e ricerche di diritto bancario e finanziario (Issn – International Standard Serial Number: 2039-7410)

Argomenti:

Diritto bancario Tidona (813) Diritto Fallimentare e Crisi di impresa (55) Diritto finanziario Tidona (159) Notizie dalla Corte Bancaria (158)

ULTIME PUBBLICAZIONI:

  • Gli orientamenti della Commissione europea per una riforma del quadro di governance economica dell’UE

    14 Marzo 2023
  • Rapporti tra sequestri, confische e cessioni massive di crediti: la c.d. buona fede del cedente (con un breve cenno alla cessione di crediti fiscali)

    6 Marzo 2023
  • La tutela dei consumatori nelle clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale e comunicazioni non veritiere – Attuazione della Direttiva UE 2019/2161 (c.d. “Direttiva Omnibus”)

    27 Febbraio 2023
  • Verso la normalizzazione della politica monetaria nell’area dell’euro

    22 Febbraio 2023
  • Sostenibilità ambientale e attività bancaria

    8 Febbraio 2023

Studio Legale Tidona - Newsletters di Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Copyright - Studio Legale Tidona e Associati - Diritto Bancario e Diritto Finanziario
  • AVVOCATI
  • SETTORI
  • CASI
  • RIVISTA BANCARIA
  • NEWSLETTER
  • CONTATTI
  • IT
  • EN

 

STUDIO LEGALE TIDONA & ASSOCIATI - P.Iva: IT 05300470969 - Contatti - Privacy

I nostri clienti sono banche, intermediari finanziari, società del fintech, investitori istituzionali e altre istituzioni finanziarie.Veda le nostre attività
+

In questo sito web utilizziamo cookies tecnici necessari per il funzionamento e per la navigazione. Continuando la consultazione di questo sito oppure cliccando su "Consento" presterà il Suo consenso al loro uso. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi