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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, n. 21863 dell’11/7/2022
MASSIMA ESTRATTA N. 1:
Prima di esaminare nel merito il ricorso questa Corte ritiene doveroso (in ossequio all’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui il rigore linguistico è premessa indefettibile nella ricostruzione degli istituti: Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015) anticipare in quale senso saranno impiegate nella presente sentenza le espressioni “contraente”, “assicurato” e “beneficiario”.
Tali espressioni infatti, non di rado usate nella prassi in modo polisemico, confondono lo studio dei fenomeni assicurativi e, con esso, il dialogo tra gli interpreti.
Per “contraente” questa Corte intenderà dunque colui il quale manifesta il consenso alla stipula del contratto di assicurazione.
Per “assicurato” questa Corte intenderà il titolare dell’interesse esposto al rischio, ai sensi dell’art. 1904 c.c.. Va da sé che, così definito il concetto di “assicurato”, esso non è concepibile nell’assicurazione sulla vita, nella quale l’interesse non è elemento essenziale.
Per “beneficiario” questa Corte intenderà il creditore del diritto all’indennizzo. Così definita la nozione di “beneficiario”, ne segue che:
– nell’assicurazione contro i danni per conto proprio il beneficiario coincide necessariamente col contraente, e questi con l’assicurato;
– nell’assicurazione contro i danni per conto altrui il beneficiario coincide necessariamente con l’assicurato, ma non col contraente;
– nell’assicurazione contro i danni per conto di chi spetta il beneficiario potrà coincidere tanto col contraente, quanto con l’assicurato, a seconda di chi tra essi risulterà titolare dell’interesse al momento del sinistro;
– nell’assicurazione sulla vita il beneficiario sarà quegli designato nel contratto: e potrà coincidere col contraente, col portatore di rischio (ovviamente nella sola ipotesi di assicurazione per il caso di vita) o con un terzo.
Per “portatore di rischio”, infine, questa Corte intenderà il soggetto alla cui morte od alla cui sopravvivenza il contratto di assicurazione sulla vita ha subordinato l’obbligazione dell’assicuratore.
Così definita la nozione di “portatore di rischio”, ne segue che essa è sempre presente nell’assicurazione sulla vita, e può coincidere col contraente, col beneficiario o con un terzo; non è, invece, concepibile nell’assicurazione contro i danni.
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