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Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 3130 del 9/2/2021
– MASSIMA ESTRATTA:
“Per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi”.
– MOTIVAZIONE INTEGRALE:
“RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio avanzata dal Procuratore Generale, giacchè – per quanto si dirà – la questione della usurarietà degli interessi moratori nel presente giudizio è stata proposta in modo inammissibile.
2. Col primo motivo i ricorrenti lamentano che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso la sussistenza nel caso di specie d’un patto anatocistico, e la conseguente nullità del contratto.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Nel giudizio di appello, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, non risulta essere stata riproposta la doglianza con cui i debitori avevano, in primo grado, sostenuto che il contratto di mutuo stipulato inter partes avrebbe violato il divieto di anatocismo.
Secondo quanto riferito dalla sentenza d’appello, infatti, nel secondo grado del presente giudizio gli opponenti tornarono a insistere su due questioni soltanto:
a) la nullità del patto di interessi (corrispettivi) per indeterminatezza della clausola;
b) la violazione della legge antiusura.
Nè i ricorrenti, in violazione dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, nel loro ricorso precisano mai in quale atto ed in quali termini fu riproposta in grado di appello la questione della violazione del divieto di anatocismo.
3. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la “erronea valutazione dei criteri di individuazione delle componenti della voce “interessi” ai fini del superamento del tasso soglia”.
Deducono, con tecnica scrittoria confusa e criptica (costituita dal mero collage di alcuni passi della sentenza impugnata con alcuni brani tratti da due sentenze di merito) che quando il tasso degli interessi corrispettivi superi il tasso-soglia previsto dalla legge antiusura, non sono dovuti interessi.
3.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.
Secondo il ricorrente “il superamento della soglia a seguito dell’applicazione degli interessi di mora comporta la non debenza degli interessi”.
Ma la Corte d’appello non si è mai occupata di questo problema.
La Corte d’appello ha arrestato la propria indagine dopo avere rilevato che il tasso soglia nel caso di specie non venne superato nè dalla pattuizione di interessi corrispettivi, nè dalla pattuizione di interessi moratori.
Sicchè, una volta esclusa la nullità del patto di interessi, diventava irrilevante stabilire quali fossero gli effetti della suddetta nullità: e cioè se questi dovessero consistere nella sostituzione del saggio convenzionale con quello legale, o nella decadenza del creditore dal diritto di pretendere qualsiasi tipo di interessi.
4. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano l’illegittimità del rigetto della propria domanda di risarcimento del danno.
Sostengono che non basta il mero rifiuto del debitore di adempiere la propria obbligazione perchè la banca possa ritenersi legittimata ad inviare una segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi; deducono che è sempre necessario, al suddetto fine, che il rifiuto di adempimento discenda, non da una contestazione sulla legittimità del contratto, ma dalle condizioni economiche del debitore.
4.1. Il motivo è fondato.
La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata “Centrale dei Rischi” gestita dalla Banca d’Italia (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da un coacervo di norme (prevalentemente secondarie) stratificate.
Essa venne regolata in origine dalla Delib. CICR 16 maggio 1962 e dal D.M. Tesoro 2 aprile 1991, ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 32, lett. h (successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 385 del 1993).
Oggi la segnalazione dei crediti insoluti alla Centrale Rischi è disciplinata principalmente (ma non solo):
(a) dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. (b), art. 67, comma 1, lett. (b) e art. 108 (Testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia), i quali hanno attribuito alla Banca il potere di emanare, su conforme deliberazione del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, aventi a oggetto “il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni”;
(b) dalla Delib. del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio 29 marzo 1994 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994), assunta ai sensi delle ricordate norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con la quale è stato affidato alla Banca d’Italia il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, e le è stato conferito il potere di determinare le modalità con cui gli enti erogatori di credito debbono comunicare periodicamente l’esposizione nei confronti dei propri affidati;
(c) dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, “nella veste di Presidente del CICR”, dell’11 luglio 2012, n. 663, il quale ha ribadito (inutilmente) la delega alla Banca d’Italia a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento della Centrale Rischi;
(d) dalle successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d’Italia, ed in particolare, per quanto qui rileva, dalle “Istruzioni per gli intermediari creditizi” di cui alla Circolare della Banca d’Italia 11 febbraio 1991 n. 139, più volte modificata, da ultimo con il 19 Aggiornamento, in vigore dal 1 marzo 2020.
Le suddette “Istruzioni” costituiscono da tempo il corpus centrale della disciplina, poichè sono esse a dettare i principi e le regole operative per la segnalazione da parte degli intermediari finanziari.
All’epoca dei fatti di causa (2011) la materia era disciplinata dalle suddette “Istruzioni” nel testo risultante dall’11 Aggiornamento del 29.4.2011.
Il Capitolo II, Sezione 2, p. 1.5 delle suddette Istruzioni, stabiliva (e stabilisce tuttora) che “l’appostazione a sofferenza (di un credito insoluto) implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sè condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza”.
4.2. Questa Corte, nell’interpretare il blocco normativo appena riassunto e la norma regolamentare appena trascritta, ha già in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, sol perchè questi sia inadempiente.
Quella segnalazione presuppone che l’intermediario creditizio abbia invece riscontrato “una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza” (così, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843 – 01).
Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore il quale abbia sollevato un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione; od ancora quello che intenda invocare l’annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi.
4.3. Naturalmente ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto o l’usurarietà del tasso soglia, per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell’ente creditore alla Centrale dei Rischi. Ma se da un lato la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell’inadempimento, dall’altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d’una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante:
– dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
– dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.
È infatti evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi), nè sollevando eccezioni che egli ben sapeva essere pretestuose, nè sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili. E va a sè che, sotto quest’ultimo aspetto, può costituire una condotta colposa anche l’aver sollevato in sede stragiudiziale eccezioni rivelatesi infondate, senza preventivamente avere almeno acquisito il parere d’un esperto.
4.4. Queste essendo le regole da applicare per valutare se una segnalazione alla Centrale dei Rischi sia avvenuta in modo corretto, deve rilevarsi come esse non siano state integralmente osservate nel caso di specie dalla Corte d’appello.
La sentenza impugnata, infatti, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori limitandosi a rilevare che essi avevano motivato il proprio rifiuto di adempiere invocando la nullità del contratto sotto plurimi aspetti, e che tutte quelle eccezioni si erano rivelate infondate.
Tuttavia, per quanto detto poc’anzi, la segnalazione alla Centrale dei Rischi deve restare una conseguenza giuridica dell’inadempimento colposo, e non può diventare una conseguenza giuridica dell’avere sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto. Stabilire dunque se la banca abbia agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore alla Centrale dei rischi, è giudizio che non può fondarsi soltanto sull’accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle. Resta ancora da aggiungere, per amor di completezza, che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l’onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: sicchè, trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all’attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l’eccezione; sia la colpa del creditore; sia l’esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno.
4.5. La sentenza impugnata va dunque va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, la quale tornerà ad esaminare sul punto qui in esame (domanda di risarcimento del danno) l’appello proposto dagli odierni ricorrenti, esaminando separatamente per ciascuno di essi la sussistenza dei requisiti di buna fede ed incolpevolezza sopra esposti, ed applicherà il seguente principio di diritto:
“per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi”.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo di ricorso;
(-) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021”.
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