CASSAZIONE – La verifica in concreto ai fini dell’usura della polizza assicurativa nei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o pensione

ARGOMENTI
Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 22458 del 24 settembre 2018

 

Principio di diritto:

“La natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento – ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG. Si deve infatti rimarcare che la deroga (sulla quale fonda la sua doglianza la ricorrente) prevista al detto paragrafo C4. non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale. A conferma della necessità  di valutare in concreto e non formalmente le spese di assicurazione, prima di escluderle da novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario, si registra la recente decisione della Corte che ha affermato che “Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità  con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità  tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo” (Cass. n. 8806 del 05/04/2017)”.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – La verifica in concreto ai fini dell’usura della polizza assicurativa nei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o pensione”, Magistra Banca e Finanza, 23 febbraio 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-la-verifica-in-concreto-ai-fini-dellusura-della-polizza-assicurativa-nei-finanziamenti-con-cessione-del-quinto-dello-stipendio-o-pensione/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.
Argomenti: mutuo TEG usura