CASSAZIONE – L’apertura di credito non deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità  qualora le sue condizioni risultino previste e disciplinate in un contratto di conto corrente concluso per iscritto

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Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 12015 del 7 maggio 2019

 

La S.C. ha confermato che il contratto di apertura di credito non deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità  qualora risulti già  previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto.

 

Massima:

“Questa Corte ha più volte affermato che “In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, del D.lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già  previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità ” (Cass. Sez. 1, 27 marzo 2017, n. 7763), pur precisando che “l’intento di agevolare particolari modalità  della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l’indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà  assoggettato il “contratto figlio”” (Cass. 27 novembre 2017, n. 27386). Del resto già  in precedenza, ma sempre con riferimento al regime successivo all’entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 3, questa Corte aveva espressamente ammesso la dimostrazione del contratto di apertura di credito anche per facta concludentia, nel caso in cui risulti applicabile la deroga al requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 117 t.u.l.b. (e, anteriormente, della L. n. 154 del 1992, ex art. 3), per essere stato tale contratto già  previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto (Cass. 15 settembre 2006, n. 19941 e 9 luglio 2005, n. 14470)”.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – L’apertura di credito non deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità  qualora le sue condizioni risultino previste e disciplinate in un contratto di conto corrente concluso per iscritto”, Magistra Banca e Finanza, 31 maggio 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-lapertura-di-credito-non-deve-essere-stipulata-per-iscritto-a-pena-di-nullita-qualora-le-sue-condizioni-risultino-previste-e-disciplinate-in-un-contratto-di-conto-corrente-conclu/.

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