Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 17715 del 2 luglio 2019
La Corte ha affermato che l’omesso versamento al Fondo di indennizzo dei risparmiatori, istituito con L. 266/2005, degli importi relativi ai rapporti classificati dormienti (e cioè di quelli nei quali il titolare del rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato alcuna operazione o movimentazione per un arco di tempo di 10 anni), costituisce un illecito omissivo istantaneo della banca, non più rimediabile, al quale consegue l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al D.lgs. n. 471 del 18/12/1997, art. 13, con riferimento ad ogni importo non versato:
– Art. 13, D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997: “1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà . Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. (”¦)”.
Gli importi in questione sono da comunicare al MEF entro il 31 marzo di ogni anno e da versare entro il successivo 31 maggio.
Massima della Suprema Corte:
La L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 343 ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2006, un apposito fondo con il fine di indennizzare i risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie, soffrendo un danno ingiusto non altrimenti risarcito (di seguito “Fondo”). Il Fondo è alimentato dagli importi provenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario (L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 345) nonché dagli importi degli assegni circolari non incassati, delle polizze vita prescritte e dei buoni fruttiferi postali non riscossi (L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 345-ter, 345-quater e 345-quinquies). In particolare, per quanto qui interessa, vengono devoluti al Fondo – da parte degli Intermediari di cui al D.P.R. n. 116 del 2007, art. 1 – gli importi aventi ad oggetto: a) depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretto di risparmio, etc.) effettuati presso l’intermediario con obbligo di rimborso (D.P.R. n. 116 del 2007, art. 2, lett. a)) per i quali il titolare del rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato alcuna operazione o movimentazione per un arco di tempo di 10 anni; b) depositi di strumenti finanziari in custodia o in amministrazione (D.P.R. n. 116 del 2007, art. 2, lett. b)) per i quali il titolare del rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato alcuna operazione o movimentazione per un arco di tempo di 10 anni, previa liquidazione degli strumenti stessi con le modalità indicate alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 345-terdecies. La disciplina richiamata prevede che tutti i suddetti importi vengano comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno e che i relativi versamenti vengano effettuati entro il successivo 31 maggio. L’art. 4 del regolamento di attuazione emesso ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 345, in materia di depositi dormienti prevede che gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali di cui sopra. La L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 345-sexies all’ultimo comma a sua volta prevede che “In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui al citato D.lgs. n. 471 del 1997, art. 13, con riferimento ad ogni importo non versato”. Così ricostruita la disciplina relativa all’istituzione del fondo deve osservarsi che l’illecito previsto dall’ultimo capoverso del comma 345 sexies, L. n. 266 del 2005 concernente il mancato versamento degli importi relativi nel termine previsto del 31 maggio di ogni anno, si configura come illecito omissivo istantaneo, in quanto il termine di adempimento dell’obbligo è finale e perentorio, con la conseguenza che, una volta decorso, la situazione antigiuridica prevista dalla norma si è irrimediabilmente verificata.
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Le conseguenze per la banca all’omesso versamento nel fondo di indennizzo dei risparmiatori degli importi relativi a rapporti qualificati “dormienti””, Magistra Banca e Finanza, 10 febbraio 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-le-conseguenze-per-la-banca-per-lomesso-versamento-nel-fondo-di-indennizzo-dei-risparmiatori-di-importi-relativi-a-rapporti-qualificati-dormienti/.
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