Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 11589 del 2 maggio 2019
Le operazioni di factoring sono escluse dalla revocatoria fallimentare a meno che il curatore non provi che il cedente fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore
Massima:
“Il factoring è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un’impresa specializzata (il factor) si obbliga ad acquistare – pro soluto o pro solvendo -, per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare; di conseguenza il factor paga all’imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell’attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al factor, oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate (cfr. sul tema Cass. n. 16850-17); in quest’ultimo caso si rimane sempre all’interno dello schema negoziale di cui alla L. n. 52 del 1991”.
Su tale presupposto la S.C. ha concluso come segue:
“La L. 21 febbraio 1991, n. 52, recante “Disciplina della cessione dei crediti di impresa”, prevede, all’art. 6, che “il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall’art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 267”; tuttavia “tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore trovi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario”.
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Operazioni di factoring e revocatoria fallimentare”, Magistra Banca e Finanza, 14 giugno 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-le-operazioni-di-factoring-sono-escluse-dalla-revocatoria-fallimentare-a-meno-che-il-curatore-provi-che-il-cedente-fosse-a-conoscenza-dello-stato-di-insolvenza-del-debitore/.
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