CASSAZIONE – Lo scudo fiscale e la donazione non escludono la configurabilità  del reato di riciclaggio

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Nota a Cassazione Penale, Sez. II, sentenza n. 7257 del 24 febbraio 2020

 

Di Donato Giovenzana, Legale d’impresa

 

Secondo la Suprema Corte ciò che fa ricadere una condotta nel tipo del reato di riciclaggio non è la liceità  o l’illiceità  in sé dell’atto compiuto, quanto la direzione finalistica che a questo viene impressa dal soggetto agente, che lo usa per schermare la provenienza delittuosa del denaro (del bene o dell’utilità ) oggetto dell’atto medesimo.

La forma libera del reato di riciclaggio, nei termini evidenziati, implica che quell’effetto di oscuramento possa essere astrattamente realizzato con singoli atti leciti, ma anche con una pluralità  di distinti atti leciti, anche realizzati a distanza di tempo, purché siano ricondotti a unità  dall’obiettivo comune cui essi sono finalizzati, ossia l’occultamento della provenienza delittuosa del denaro che costituisce il loro oggetto.

Non è essenziale, secondo gli Ermellini, che l’agente individui e preveda fin dall’inizio del proprio progetto delittuoso i singoli atti che andrà  a compiere per perseguire la finalità  di occultamento, ben potendo accadere che i singoli atti siano individuati nel corso della sua attuazione, in base alle eventuali sopravvenienze ovvero in base allo sviluppo concreto degli eventi che rendono preferibile un atto piuttosto che un altro ovvero mettono a disposizione atti precedentemente non previsti dall’ordinamento giuridico, che possono rendere più efficace l’azione nella prospettiva di rendere definitiva e/o di consolidare l’acquisizione del provento del delitto.

Infatti, una volta stabilito che l’ipotesi concreta si è sviluppata lungo più atti compiuti nel tempo, si deve far riferimento all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità , là  dove chiarisce che “in tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere”.

In tale ipotesi, dunque, il delitto di riciclaggio si atteggia a reato permanente e, conseguentemente, deve considerarsi consumato con il compimento dell’ultimo della sequenza di atti incriminata. Nel caso concreto, tale ultimo atto viene individuato nell’atto di donazione, con la duplice conseguenza che il reato non è prescritto e che esso deve considerarsi commesso nello spazio di vigenza temporale dell’art. 648, quater, c.p.

 

Massima estratta:

“Il riciclaggio è un reato a forma libera, con la conseguente impossibilità  di una preventiva tipizzazione delle condotte che – in concreto – vengono strumentalizzate o possono essere strumentalizzate al perseguimento della finalità  di occultare la provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità . Proprio l’impossibilità  di una preventiva tipizzazione delle condotte astrattamente orientabili verso lo scopo di occultare la provenienza delittuosa del denaro (o dei beni o delle altre utilità ) impedisce l’accesso all’assunto difensivo secondo cui il reato di riciclaggio non può essere commesso con atti di disposizione leciti (come il ricorso al cd scudo fiscale ovvero il rispetto del regolamento) ovvero pubblici (come la donazione). In realtà , ciò che fa ricadere una condotta nel tipo del reato di riciclaggio non è la liceità  o l’illiceità  in sé dell’atto compiuto, quanto la direzione finalistica che a questo viene impressa dal soggetto agente, che lo usa per schermare la provenienza delittuosa del denaro (del bene o dell’utilità ) oggetto dell’atto medesimo. La forma libera del reato di riciclaggio, nei termini ora evidenziati, implica che quell’effetto di oscuramento -possa essere astrattamente realizzato con i singoli atti leciti, ma anche con una pluralità  di distinti atti leciti, anche realizzati a distanza di tempo, purché siano ricondotti a unità  dall’obiettivo comune cui essi sono finalizzati, ossia l’occultamento della provenienza delittuosa del denaro che costituisce il loro oggetto. Non è essenziale, inoltre, che l’agente individui e preveda fin dall’inizio del proprio progetto delittuoso i singoli atti che andrà  a compiere per perseguire la finalità  di occultamento, ben potendo accadere che i singoli atti siano individuati nel corso della sua attuazione, in base alle eventuali sopravvenienze ovvero in base allo sviluppo concreto degli eventi che rendono preferibile un atto piuttosto che un altro ovvero mettono a disposizione atti precedentemente non previsti dall’ordinamento giuridico, che possono rendere più efficace l’azione nella prospettiva di rendere definitiva e/o di consolidare l’acquisizione del provento del delitto”.


Come citare questo articolo

Donato Giovenzana, “CASSAZIONE – Lo scudo fiscale e la donazione non escludono la configurabilità  del reato di riciclaggio”, Magistra Banca e Finanza, 28 febbraio 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-lo-scudo-fiscale-non-protegge-dal-riciclaggio/.

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