Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 19155 del 17/7/2019
La Cassazione ha affermato che un sms (short message service) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesta la conformità ai fatti o alle cose medesime, disconoscendolo. In caso di disconoscimento di tale conformità il giudice può comunque accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, a differenza di quanto accade con il disconoscimento di scritture private.
Principi di diritto:
“Questa Corte ha di recente statuito (Cass. 5141/2019) che “lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni “SMS” della trascrizione del loro contenuto)”.
“Questa Corte (Cass.11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Ora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015, nella quale questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all’originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l’assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero; conf. 17526/2016; in termini, Cass.1250/2018)”.
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – L’SMS è prova piena dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesta la conformità ai fatti o alle cose medesime”, Magistra Banca e Finanza, 26 agosto 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-lsms-e-prova-piena-dei-fatti-e-delle-cose-rappresentate-se-colui-contro-il-quale-viene-prodotto-non-ne-contesta-la-conformita-ai-fatti-o-alle-cose-medesime/.
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