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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENT. N. 7509 dell’8/3/2022
Il mutuo pur qualificato come fondiario, ove non in regola con le disposizioni dell’art. 38 t.u.b. per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non è che un ordinario mutuo ipotecario; e, da un lato, non sussiste né la nullità del sinallagma né la verifica della possibilità di dar luogo alla conversione in altro tipo di contratto, ma semplicemente si fa luogo alla disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con conservazione del contratto di mutuo ipotecario originario e della garanzia ipotecaria.
Permane oggi quindi una disciplina caratterizzata da una serie di privilegi sostanziali e processuali attribuiti al finanziatore [nei mutui fondiari], alcuni dei quali di significativo impatto anche sui principi generali del processo esecutivo individuale e concorsuale, tra cui: la facoltà di eleggere domicilio, ai fini dell’iscrizione ipotecaria, presso la propria sede, invece che nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede la conservatoria dei registri immobiliari (art. 2839 c.c.); il cd. consolidamento breve dell’ipoteca fondiaria, non soggetta a revocatoria fallimentare se iscritta almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza di fallimento del debitore concedente o del terzo datore di ipoteca; l’estensione della garanzia ipotecaria anche in caso di clausole di indicizzazione, ove menzionate nella nota di iscrizione, in deroga all’art. 2855 c.c.; l’esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati dal debitore poi dichiarato fallito; una serie di ulteriori agevolazioni nel procedimento esecutivo individuale, tra cui l’esonero dall’obbligo di notificazione previa del titolo esecutivo, la facoltà di proporre o di proseguire il processo esecutivo anche in caso di fallimento del debitore (salvo l’onere di insinuarvisi), il normale versamento diretto al creditore fondiario di rendite e prezzo di aggiudicazione.
[La S.C., ha concluso per la perdita di tali privilegi in caso di superamento dei limiti di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB]
N.B.: Si rammenta che la 1^ Sezione della S.C., con pronunzia n. 4117 del 9/2/2022, ha rimesso al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle SEZIONI UNITE civili la questione inerente agli effetti del superamento del limite di finanziabilità – pari all’80% del “valore” dei beni ipotecati o del “costo” delle opere da eseguire sugli stessi – nelle operazioni di credito fondiario (Art. 38 TUB) – CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, N. 4117 DEL 9/2/2022
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