Massime redazionali
Il cliente può chiedere la consegna del contratto di conto corrente ai sensi dell’art. 117, comma 1, TUB, deducendo l’inadempimento dell’obbligo originario della banca. Quest’ultima può provare con ogni mezzo l’avvenuto adempimento oppure eccepire tempestivamente la prescrizione ordinaria decennale di tale diritto, decorrente dalla stipulazione.
Il cliente può ottenere copia del contratto anche ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, in forza del diritto alla riconsegna della documentazione bancaria. Tale disposizione comprende i contratti e i documenti di sintesi, inclusi gli estratti conto e gli scalari, con l’applicazione del limite temporale decennale da essa previsto.
In sintesi
La Cassazione ricostruisce il diritto del cliente alla consegna del contratto distinguendo l’adempimento dell’obbligo originario previsto dall’art. 117 TUB dalla riconsegna della documentazione ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB. La prima pretesa richiede l’allegazione dell’omessa consegna ed è soggetta a prescrizione; la seconda incontra il limite temporale che delimita la documentazione richiedibile, tra cui rientrano i contratti e i documenti di sintesi, come estratti conto e scalari. La Corte respinge il motivo relativo al diniego dell’esibizione del contratto; la cassazione con rinvio è disposta per un diverso motivo, concernente la CTU contabile, affermando che l’acquisizione, senza il preventivo consenso delle parti, di documenti comprovanti fatti principali già dedotti determina una nullità relativa, sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla sua conoscenza. Nel caso esaminato, la banca non aveva sollevato tempestivamente tale eccezione.
La vicenda
Una società aveva agito nei confronti della banca per ottenere la restituzione di somme addebitate su un conto corrente aperto prima del 1985 e chiuso nel 1999.
La correntista non aveva prodotto il contratto. Nel luglio 2005 ne aveva richiesto copia alla banca insieme ad altra documentazione, senza ricevere risposta. Aveva quindi formulato un’istanza di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c.
La Corte d’Appello aveva confermato il rigetto dell’istanza, rilevando che la società non aveva allegato di non aver ricevuto il contratto alla stipulazione e che la banca aveva dichiarato di non disporne più.
Nel ricorso, la società sosteneva che il contratto, quale fonte del rapporto, fosse estraneo al limite decennale di cui all’art. 119, comma 4, TUB e dovesse essere conservato per dieci anni dalla chiusura del conto.
La decisione della Cassazione
La Corte respinge il motivo, fornendo una ricostruzione sistematica degli obblighi di consegna della documentazione bancaria.
Il diritto del cliente può essere esercitato, anzitutto, sulla base dell’art. 117, comma 1, TUB. Questa disposizione impone alla banca di consegnare un esemplare del contratto al momento della stipulazione. Il cliente che chieda l’adempimento deve allegare, entro i termini processuali previsti, la prova dell’ineseguibilità dell’obbligo.
Una volta ritualmente allegato l’inadempimento dell’obbligo originario, grava sulla banca la prova dell’avvenuta consegna, che può essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni. Può inoltre eccepire tempestivamente la prescrizione del diritto alla consegna del contratto, che è soggetto agli stessi termini dei documenti di sintesi periodici. Il termine ordinario decennale decorre dalla stipulazione, quale momento dal quale il diritto alla consegna può essere fatto valere. La Corte esclude che il termine decorra dalla chiusura del conto.
Un titolo distinto è costituito dall’art. 119, comma 4, TUB, che riconosce il diritto di ottenere copia della documentazione relativa al rapporto bancario, compresi i contratti e i documenti di sintesi, quali gli estratti conto e gli scalari. Il cliente può esercitare questo diritto anche se la banca ha già adempiuto all’obbligo originario di consegna. In questo caso, il limite di dieci anni precedenti alla richiesta delimita la documentazione che la banca è tenuta a restituire. Diversa è la prescrizione prevista per il diritto alla consegna originaria ex art. 117 TUB, che decorre dalla stipulazione del contratto e deve essere tempestivamente eccepita dalla banca.
La natura del contratto, quale fonte del rapporto, non lo sottrae a questa disciplina. Secondo la Corte, la sua inclusione risponde alla funzione di trasparenza della disposizione: il contratto consente di comprendere la documentazione relativa allo svolgimento del rapporto.
La prescrizione della pretesa all’adempimento ex art. 117 e il limite documentale dell’art. 119, comma 4, operano dunque su diritti fondati su presupposti diversi. La qualificazione della richiesta dipende dalle allegazioni che la sorreggono.
In questa ricostruzione si inseriscono le precisazioni su Cass. nn. 251 e 1137 del 2026, delle quali la Corte non condivide l’esclusione dei contratti dall’art. 119, comma 4. Il riconoscimento del diritto fondato sull’art. 117 resta subordinato all’allegazione dell’inadempimento originario e al relativo regime di prescrizione. La Corte precisa, inoltre, che neppure tali precedenti consentivano di prescindere dall’individuazione del titolo dell’obbligo e dall’allegazione del relativo inadempimento.
Nel caso concreto, la correntista non aveva allegato l’omessa consegna iniziale. La richiesta formulata ai sensi dell’art. 119, comma 4, riguardava un contratto anteriore al decennio, che la banca aveva dichiarato di non possedere più. La Cassazione conferma, quindi, il rigetto dell’istanza di esibizione.
Rilevanza per la banca
La decisione offre un criterio per esaminare le richieste dei contratti da parte della clientela, individuare il titolo della pretesa e verificare i fatti allegati a suo fondamento.
Quando il cliente deduce l’omessa consegna originaria, assumono rilievo la prova dell’adempimento della banca e l’eventuale tempestiva eccezione di prescrizione. Quando esercita il diritto alla riconsegna ex art. 119, comma 4, la richiesta comprende anche la documentazione contrattuale, entro però il limite temporale decennale prescritto dalla norma.
La distinzione incide anche sulla difesa rispetto alle istanze di esibizione. Una richiesta fondata sull’inadempimento dell’art. 119, comma 4, incontra i limiti del diritto documentale azionato. La pretesa fondata sull’art. 117 richiede invece che l’omessa consegna originaria sia stata tempestivamente allegata.
Per gli Uffici Legali e le funzioni che gestiscono le richieste documentali, il valore della pronuncia risiede nella necessità di collegare la risposta della banca alla fonte dell’obbligo invocato, evitando di trattare indistintamente consegna iniziale e riconsegna.
Estremi della decisione
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10728.
Norme richiamate
Artt. 117, comma 1, e 119, comma 4, TUB; artt. 2697, 2935 e 2946 c.c.; art. 210 c.p.c.
Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 10728/2026 – Consegna e riconsegna del contratto bancario: prescrizione del diritto e limite decennale alla richiesta di copia”, Magistra Banca e Finanza, 16 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-10728-2026-consegna-e-riconsegna-del-contratto-bancario-prescrizione-del-diritto-e-limite-decennale-alla-richiesta-di-copia/.
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