Cassazione n. 13764/2026 – Assegno senza provvista e preavviso di revoca: gli effetti sulla banca trattaria dell’omessa comunicazione al correntista e al delegato di traenza

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Massime redazionali

La mancata o tardiva comunicazione del preavviso di revoca previsto dall’art. 9-bis della legge n. 386/1990 non esclude l’illecito amministrativo derivante dall’emissione di un assegno rimasto impagato per difetto di provvista. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2 resta impedita quando il traente effettua, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese secondo quanto previsto dall’art. 8.

L’omissione o il ritardo del preavviso di revoca produce, a carico della banca trattaria, gli effetti previsti dall’art. 9-bis della legge n. 386/1990. Il trattario è tenuto a pagare gli assegni emessi dal traente nel periodo individuato dalla norma, anche in mancanza o insufficienza della provvista, entro il limite previsto dall’art. 9-bis, comma 5, della legge n. 386/1990, pari a euro 10.329,14 per ciascun assegno. L’omissione incide anche sui tempi di iscrizione all’archivio CAI e di revoca dell’autorizzazione a emettere assegni.

Il trattario deve comunicare il preavviso di revoca anche al delegato di traenza che abbia concretamente emesso l’assegno per conto del titolare del rapporto. L’omissione della comunicazione rileva ai fini del sistema di revoca e di iscrizione in CAI, ma non esclude la sussistenza dell’illecito previsto dall’art. 2 della legge n. 386/1990.

In sintesi

La Cassazione ha confermato la sanzione amministrativa applicata al soggetto che, in qualità di amministratore di una società, aveva emesso assegni privi di provvista. La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della sanzione prevista dall’art. 2 della legge n. 386/1990, stabilire se fosse necessaria un’ulteriore e autonoma comunicazione del preavviso all’amministratore nel frattempo cessato dalla carica, distinta da quella effettuata presso il domicilio eletto nella convenzione di assegno.

Ai fini dell’illecito previsto dall’art. 2 della legge n. 386/1990, la comunicazione del preavviso di revoca non costituisce presupposto della punibilità né condizione di procedibilità del successivo procedimento sanzionatorio; quest’ultimo può iniziare una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento tardivo dall’art. 8.

La vicenda

Un amministratore aveva emesso, per conto della società, alcuni assegni successivamente rimasti impagati per difetto di provvista. Due giorni dopo l’emissione era cessato dalla carica.

La Prefettura gli aveva applicato una sanzione pecuniaria di euro 2.189,10 e il divieto di emettere assegni per 31 mesi.

L’interessato aveva contestato il provvedimento, sostenendo di non aver ricevuto il preavviso di revoca previsto dall’art. 9-bis della legge n. 386/1990. Le comunicazioni erano state inviate, per ciascun assegno, al domicilio eletto dalla società nell’ambito della convenzione di assegno.

Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione. Il Tribunale aveva confermato la decisione, ritenendo irrilevante l’omissione ai fini dell’illecito previsto dall’art. 2 della legge n. 386/1990.

Il ricorso per cassazione sosteneva che il preavviso costituisse condizione necessaria anche per l’applicazione di tale sanzione, poiché la sua mancanza avrebbe impedito all’emittente di avvalersi del pagamento tardivo previsto dall’art. 8.

La decisione della Cassazione

La Corte ha rigettato il ricorso.

L’art. 8 della legge n. 386/1990 consente al traente di evitare l’applicazione delle sanzioni effettuando, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, il pagamento dell’assegno insieme agli interessi, alla penale e alle eventuali spese. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative può iniziare dopo la scadenza di tale termine.

L’art. 9-bis impone al trattario di comunicare al traente, entro dieci giorni dalla presentazione al pagamento, le conseguenze del mancato pagamento tardivo: l’iscrizione nell’archivio CAI e la revoca delle autorizzazioni a emettere assegni.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’illecito previsto dall’art. 2 sussiste indipendentemente dalla trasmissione del preavviso di revoca. La causa che impedisce l’applicazione della sanzione è il pagamento effettuato nei termini e con le modalità previsti dall’art. 8.

Il sistema delineato dalla legge n. 386/1990 comprende una fase preventiva collegata al preavviso, alla CAI e alla revoca delle autorizzazioni, seguita dal procedimento amministrativo sanzionatorio che si apre dopo la scadenza del termine concesso per il pagamento tardivo.

Il ritardo o l’omissione della comunicazione comporta per la banca l’obbligo previsto dall’art. 9-bis, comma 5: il trattario deve pagare gli assegni emessi nel periodo contemplato dalla disposizione, anche quando la provvista manchi o sia insufficiente, fino a un massimo di euro 10.329,14 per ciascun titolo. L’iscrizione in CAI e la revoca dell’autorizzazione restano posticipate fino alla scadenza infruttuosa dei sessanta giorni concessi per il pagamento tardivo.

La Corte affronta anche la posizione del delegato di traenza. Richiamando la propria precedente giurisprudenza e la Corte costituzionale, conferma che il preavviso deve essere comunicato anche al soggetto che abbia concretamente emesso l’assegno per conto del titolare del rapporto.

Non viene invece risolta la questione della necessità di una seconda comunicazione autonoma all’amministratore cessato dalla carica, distinta da quella eseguita presso il domicilio eletto nella convenzione di assegno, quando la banca non abbia ricevuto, nelle forme prescritte, notizia della cessazione. La Corte ritiene tale accertamento superfluo nel giudizio, che riguardava esclusivamente la legittimità della sanzione prevista dall’art. 2.

Rilevanza per la banca

La pronuncia delimita con precisione le conseguenze dell’omesso preavviso di revoca.

L’irregolarità della comunicazione non elimina la successiva sanzionabilità dell’emissione dell’assegno senza provvista ai sensi dell’art. 2 della legge n. 386/1990. In caso di omessa o tardiva comunicazione, la banca può essere tenuta a pagare, anche in assenza o insufficienza di provvista, gli assegni emessi nel periodo individuato dall’art. 9-bis, comma 5, entro il limite di euro 10.329,14 per ciascun assegno.

Assume quindi rilievo il rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 9-bis e la corretta individuazione del destinatario della comunicazione.

Merita attenzione anche l’identificazione del soggetto che ha materialmente emesso l’assegno. La giurisprudenza richiamata dalla Corte richiede che il preavviso sia comunicato anche al delegato di traenza.

In presenza di cessazioni dalla carica intervenute dopo l’emissione del titolo, questa decisione non consente invece di affermare che sia sempre necessaria una comunicazione ulteriore e autonoma all’ex amministratore. La Corte ha espressamente lasciato aperta la questione qualora la banca non abbia ricevuto la prescritta comunicazione della variazione.

In tale situazione, considerata l’incertezza interpretativa tuttora esistente, appare prudenzialmente raccomandabile che la banca effettui il preavviso anche nei confronti dell’ex amministratore che abbia concretamente emesso l’assegno.

Per le procedure interne, la pronuncia richiama quindi l’attenzione sulla tempestività del preavviso e sulla corretta associazione tra il titolo emesso, il soggetto traente o delegato e il recapito utilizzato per le comunicazioni.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza del 12 maggio 2026, n. 13764.

Norme richiamate

Artt. 2, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter e 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386; art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 13764/2026 – Assegno senza provvista e preavviso di revoca: gli effetti sulla banca trattaria dell’omessa comunicazione al correntista e al delegato di traenza”, Magistra Banca e Finanza, 17 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-13764-2026-assegno-senza-provvista-e-preavviso-di-revoca-gli-effetti-sulla-banca-trattaria-dellomessa-comunicazione-al-correntista-e-al-delegato-di-traenza/.

Attribuzione della fonte

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