Cassazione n. 19262/2026 – Istruttoria del credito alle imprese: il bilancio senza anomalie non sempre esonera la banca dal verificare i carichi fiscali pendenti della società finanziata

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Massime redazionali

Nella concessione di finanziamenti alle imprese, la diligenza professionale della banca ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. deve essere valutata in concreto, tenendo conto delle caratteristiche del cliente e dell’operazione. L’assenza di anomalie nei bilanci o di altri segnali di crisi non esonera in via generale la banca dal richiedere, nel corso dell’istruttoria, un documento che comprovi l’effettiva posizione fiscale dell’impresa.

La richiesta del certificato dei carichi fiscali pendenti non costituisce un adempimento sempre necessario nell’istruttoria del credito. Può tuttavia essere richiesta dalla diligenza professionale quando le caratteristiche del caso rendano opportuno verificare direttamente la posizione fiscale dell’impresa. La richiesta può risultare superflua per la conoscenza del cliente acquisita nel tempo o per l’esiguità del finanziamento, ma il certificato conserva una specifica efficacia informativa perché, pur richiesto al cliente, proviene dall’Agenzia delle Entrate.

Gli Orientamenti EBA sulla concessione e sul monitoraggio dei prestiti, anche per operazioni anteriori alla loro applicabilità, concorrono alla definizione degli standard valutativi con cui si misura la diligenza della banca, non come norme direttamente applicabili ma in quanto raccolgono e rielaborano le migliori prassi professionali in materia creditizia.

In sintesi

La Cassazione ha cassato il decreto con cui il Tribunale di Napoli aveva ritenuto corretta l’istruttoria svolta da una banca nella concessione di finanziamenti a un’impresa poi fallita. Il Tribunale aveva escluso la necessità di acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti in presenza di bilanci privi di anomalie e in assenza di altri segnali di crisi.

Secondo la Corte, una simile affermazione generale contrasta con il parametro della diligenza professionale previsto dall’art. 1176, comma 2, c.c. Occorre valutare le caratteristiche concrete dell’operazione e del cliente. Nel caso esaminato, secondo quanto riportato nel decreto del Tribunale, i bilanci non evidenziavano un’esposizione tributaria di oltre tre milioni di euro. Il certificato dei carichi fiscali pendenti, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, avrebbe potuto farla emergere, mentre il confronto fra bilanci e dichiarazioni dei redditi, secondo il Tribunale, evidenziava soltanto discrepanze di modesto rilievo.

La vicenda

La banca aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società per tre crediti, per complessivi euro 220.454,35: due derivanti da mutui chirografari, entrambi assistiti dalla garanzia di Mediocredito Centrale, e uno relativo al saldo debitore di conto corrente. Il giudice delegato aveva respinto la domanda ritenendo nulli i contratti perché integranti una concessione abusiva del credito, in violazione di norme imperative anche di rilevanza penale.

Il Tribunale di Napoli, pronunciando sull’opposizione della banca, aveva invece ammesso i crediti. Aveva ritenuto che, al momento della concessione dei mutui, vi fossero elementi sufficienti per fondare il merito creditizio dell’impresa e aveva escluso profili di dolo, imprudenza o negligenza della banca.

La procedura fallimentare contestava, tra l’altro, l’istruttoria svolta dalla banca. Nei bilanci della società non risultava un’esposizione tributaria superiore a tre milioni di euro. Secondo la curatela, tale esposizione avrebbe mostrato una situazione economico-finanziaria incompatibile con la concessione dei finanziamenti e sarebbe emersa attraverso l’acquisizione del certificato dei carichi fiscali pendenti.

Il Tribunale aveva ritenuto che la banca non fosse tenuta, in via generale, a richiedere tale certificato quando dai bilanci non risultassero criticità e mancassero altre segnalazioni o anomalie.

La decisione della Cassazione

La Cassazione qualifica la valutazione della diligenza professionale della banca prevista dall’art. 1176, comma 2, c.c. come giudizio di diritto. La relativa valutazione può quindi essere censurata in sede di legittimità quando risulti incoerente con i principi dell’ordinamento e con gli standard professionali che concorrono alla concreta definizione del parametro di diligenza.

Nel settore creditizio tale parametro trova ulteriori elementi di specificazione nella disciplina nazionale ed europea sulla valutazione del merito creditizio delle imprese.

La Corte richiama gli Orientamenti EBA sulla concessione e sul monitoraggio dei prestiti del 29 maggio 2020. Il paragrafo 86 degli Orientamenti indica, tra le informazioni che le banche dovrebbero avere a disposizione per valutare il merito creditizio delle imprese, la finalità del prestito, il reddito e il flusso di cassa, la posizione e gli impegni finanziari, comprese le passività potenziali, il modello di business e i piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie. Il paragrafo 88 prevede che le informazioni non prontamente disponibili siano raccolte dal cliente o da terzi, comprese le banche dati pertinenti.

Nell’Allegato 2 degli stessi Orientamenti compare espressamente, tra gli elementi da considerare, l’evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali. La Corte precisa che tali Orientamenti hanno assunto valore normativo il 30 giugno 2021, dopo la stipulazione dei contratti oggetto della causa. Ne valorizza comunque il contenuto quale espressione delle migliori prassi professionali e quale elemento utilizzabile nella definizione dello standard di diligenza.

La sentenza richiama anche la Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, che nella Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, stabilisce che nella fase istruttoria “le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare un’adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto”. La Corte richiama anche la raccomandazione della Banca d’Italia del 10 aprile 2020 sui finanziamenti garantiti dallo Stato, che impone di considerare, in sede di concessione e di monitoraggio, “del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso”.

Su queste basi la Cassazione censura l’affermazione del Tribunale secondo cui il certificato dei carichi fiscali pendenti non sarebbe necessario quando i bilanci rappresentino un’impresa regolarmente operativa e priva di anomalie.

La Corte esclude anche l’opposta generalizzazione, in quanto il certificato non deve essere necessariamente acquisito in ogni finanziamento. La scelta va rapportata al caso concreto. La conoscenza del cliente maturata nel tempo o la modesta entità dell’operazione possono rendere superflua la richiesta. Il documento conserva però una propria capacità informativa, perché proviene dall’Agenzia delle Entrate e può consentire di verificare dati che non emergono dalla documentazione fornita dall’impresa.

La Corte ha accolto anche il quinto motivo, rilevando due vizi della motivazione. Il Tribunale aveva subordinato la necessità del certificato alla presenza di segnalazioni, protesti o anomalie nei rapporti bancari, ossia a circostanze che, se esistenti, avrebbero imposto il rifiuto del finanziamento e non un supplemento di istruttoria. Aveva inoltre escluso l’utilità di ulteriori verifiche osservando che il confronto fra bilanci e dichiarazioni dei redditi avrebbe evidenziato discrepanze modeste, senza considerare che la questione riguardava un documento di fonte diversa e indipendente dall’impresa.

Rilevanza per la banca

La sentenza incide direttamente sui criteri di istruttoria nella concessione del credito alle imprese.

La Cassazione esclude che possa essere formulata una regola generale secondo cui l’assenza di anomalie nei bilanci renda inutili ulteriori verifiche sulla posizione fiscale del cliente. L’istruttoria deve risultare adeguata alle caratteristiche dell’impresa, all’importo e alla natura del finanziamento, alla conoscenza già disponibile sul cliente e alle ulteriori informazioni rilevanti per valutarne la capacità di rimborso.

Per le procedure interne assume particolare rilievo la motivazione della scelta delle fonti informative utilizzate. Nel caso esaminato la Cassazione censura anche la mancata indicazione da parte del Tribunale delle ragioni per cui la banca avrebbe potuto considerare attendibili e sufficienti i dati esposti nei bilanci.

La decisione non introduce un obbligo generalizzato di acquisizione del certificato dei carichi fiscali pendenti. La sua mancata acquisizione può però richiedere una giustificazione coerente con il profilo del cliente e con le caratteristiche dell’operazione, soprattutto quando la posizione fiscale può incidere sulla valutazione del merito creditizio.

Il principio assume ulteriore peso nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica. Due dei mutui oggetto del giudizio erano garantiti da Mediocredito Centrale e uno era stato concesso nell’ambito della normativa emergenziale adottata durante la pandemia. La Corte richiede che la valutazione tenga conto delle differenti caratteristiche dei rapporti esaminati, evitando un giudizio indistinto sull’adeguatezza dell’istruttoria.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione I, sentenza 11 giugno 2026, n. 19262 (udienza pubblica del 14 aprile 2026; Pres. Terrusi, Rel. Zuliani; R.G. n. 12341/2025). Cassa con rinvio il decreto del Tribunale di Napoli cron. n. 490/2025, depositato il 23 aprile 2025.

Norme richiamate

Art. 1176, comma 2, c.c.; Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 21; Orientamenti EBA sulla concessione e sul monitoraggio dei prestiti del 29 maggio 2020, paragrafi 86 e 88 e Allegato 2; Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A; Raccomandazione Banca d’Italia del 10 aprile 2020.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 19262/2026 – Istruttoria del credito alle imprese: il bilancio senza anomalie non sempre esonera la banca dal verificare i carichi fiscali pendenti della società finanziata”, Magistra Banca e Finanza, 1 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-19262-2026-istruttoria-del-credito-alle-imprese-il-bilancio-senza-anomalie-non-sempre-esonera-la-banca-dal-verificare-i-carichi-fiscali-pendenti-della-societa-finanziata/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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