Cassazione n. 19276/2026 – Abusiva concessione di credito: la violazione delle regole di sana e prudente gestione non determina la nullità del finanziamento

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Massime redazionali

La concessione di credito a un’impresa insolvente in violazione delle regole di sana e prudente gestione previste dall’art. 5 TUB può determinare responsabilità del finanziatore per l’aggravamento del dissesto. La violazione di tali regole di condotta non determina, per ciò solo, la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 1418 c.c.

La nullità del finanziamento può derivare dall’accertamento di una fattispecie di «reato-contratto», nella quale la stipulazione integri la violazione di una norma penale imperativa. In sede di verifica del passivo occorre accertare anche il concorso della banca quale extraneus, comprensivo dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie e del nesso causale tra erogazione del credito e aggravamento del dissesto.

In sintesi

La Cassazione ha cassato il decreto che aveva dichiarato nullo un finanziamento sulla base della violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria e della situazione di insolvenza del mutuatario. Queste circostanze possono fondare una responsabilità per abusiva concessione del credito. La nullità richiede un ulteriore accertamento, riferito alla violazione di una norma penale imperativa mediante la stessa stipulazione del contratto.

La vicenda

Una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare per oltre 800.000 euro, derivanti da un mutuo chirografario assistito per il 90% dalla garanzia del Fondo Centrale.

Il credito era stato escluso sul presupposto che il finanziamento fosse stato concesso senza la diligenza richiesta all’operatore bancario e integrasse abusiva concessione di credito. Il Tribunale di Como aveva confermato l’esclusione.

Il giudice di merito aveva individuato alcune anomalie nell’istruttoria. La società risultava inattiva da più di un anno e priva di personale. Erano stati rilevati l’incremento dei debiti tributari, incongruenze nel bilancio provvisorio e la mancata acquisizione della dichiarazione IVA. Dalla visura camerale emergeva la cessazione dei rapporti di lavoro; era intervenuto anche il recesso dell’unico committente. Il Tribunale aveva preso in considerazione il contenuto del business plan e l’inconsistenza patrimoniale dell’amministratore che aveva prestato garanzia personale.

Su questa base il contratto era stato dichiarato nullo per illiceità della causa. Secondo il Tribunale, la causa concreta perseguita dalla banca consisteva nell’acquisizione della garanzia statale su un finanziamento destinato a un soggetto privo di ragionevoli possibilità di rimborso.

La banca ha contestato in Cassazione il collegamento tra abusiva concessione del credito e nullità del contratto.

La decisione della Cassazione

La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso e ha cassato il decreto con rinvio.

La motivazione richiama il principio delle Sezioni Unite n. 26724/2007 sulle conseguenze della violazione delle regole di comportamento. Le prescrizioni di correttezza e le regole di condotta possono generare responsabilità risarcitoria senza incidere sulla validità genetica del contratto.

La Cassazione applica lo stesso criterio all’art. 5 TUB. La concessione di un finanziamento in violazione delle disposizioni di vigilanza e delle regole di sana e prudente gestione, quando effettuata in favore di un’impresa in insolvenza o in crisi conclamata, può integrare abusiva concessione di credito e dare luogo a responsabilità verso la massa dei creditori.

La lesione arrecata ai creditori attraverso il finanziamento e l’aggravamento del dissesto non costituiscono una causa autonoma di nullità del contratto. Su questo passaggio la Corte richiama espressamente Cassazione n. 7134/2026.

La nullità può essere pronunciata qualora emerga una condotta ulteriore, qualificabile penalmente. La sentenza richiama il comportamento predatorio del creditore e la figura del «reato-contratto». In questa ipotesi il giudice chiamato a decidere sull’ammissione al passivo deve accertare incidentalmente il fatto delittuoso cui abbiano partecipato entrambe le parti del rapporto.

Per il finanziatore occorre accertare il concorso della banca quale extraneus, l’elemento soggettivo richiesto dalla norma penale e il rapporto causale tra l’erogazione e l’aggravamento del dissesto. Solo a queste condizioni la stipulazione del finanziamento viola una norma penale imperativa e può essere colpita da nullità virtuale ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c.

Il Tribunale aveva fatto discendere la nullità dalla violazione delle regole di prudenza bancaria e dall’illiceità attribuita alla causa concreta del finanziamento. La Cassazione ha ritenuto insufficiente tale percorso e ha disposto un nuovo esame.

Rilevanza per la banca

La pronuncia delimita le conseguenze civilistiche dell’abusiva concessione del credito e assume rilievo nei giudizi di ammissione al passivo.

L’istruttoria carente e la concessione di credito a un’impresa già insolvente possono esporre la banca a responsabilità per l’aggravamento del dissesto. Questi elementi, isolatamente considerati, non consentono di espungere il credito dal passivo attraverso la dichiarazione di nullità del finanziamento.

Per ottenere questo risultato occorre accertare una fattispecie penalmente rilevante che coinvolga anche il finanziatore. La verifica riguarda la condotta concreta del funzionario che ha partecipato all’operazione, la sua consapevolezza e il contributo causale del finanziamento all’aggravamento del dissesto.

La decisione offre quindi un criterio utile anche per la difesa della banca. La contestazione di abusiva concessione del credito richiede di verificare quale conseguenza la curatela intenda farne derivare e su quali fatti fondi l’eventuale domanda di nullità. L’accertamento di una violazione delle regole di sana e prudente gestione resta distinto dall’accertamento degli elementi di una fattispecie penale capace di incidere sulla validità del contratto.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione I, sentenza 11 giugno 2026, n. 19276. fileciteturn0file1

Norme richiamate

Art. 5 TUB; artt. 1343, 1345 e 1418 c.c.; artt. 217, comma 1, n. 4, e 224, n. 2, l.fall.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 19276/2026 – Abusiva concessione di credito: la violazione delle regole di sana e prudente gestione non determina la nullità del finanziamento”, Magistra Banca e Finanza, 8 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-19276-2026-abusiva-concessione-di-credito-la-violazione-delle-regole-di-sana-e-prudente-gestione-non-determina-la-nullita-del-finanziamento/.

Attribuzione della fonte

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