Cassazione n. 21332/2026 – Apertura di credito: irrilevanza dell’usura sopravvenuta e onere a carico del cliente di provare il superamento della soglia per effetto delle variazioni delle condizioni

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Massime redazionali

Il successivo superamento del tasso soglia, determinato dalla variazione della soglia di usura nel corso del rapporto, non comporta la nullità o l’inefficacia della clausola che prevedeva un tasso inferiore alla soglia al momento della stipulazione. Il principio si applica anche all’apertura di credito in conto corrente e, in generale, ai contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione.

Il debitore che deduce l’applicazione di interessi usurari deve provare gli elementi posti a fondamento della contestazione, tra cui il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Quando l’usura è collegata a modifiche delle condizioni economiche intervenute nel corso del rapporto, devono essere allegati e provati il contenuto delle variazioni e la loro incidenza sulle condizioni applicate.

La modifica unilaterale delle condizioni economiche effettuata ai sensi dell’art. 118 TUB rimane soggetta alla disciplina sull’usura. Ai fini della contestazione dell’usurarietà delle condizioni modificate, il cliente non è tenuto ad allegare l’eventuale violazione delle prescrizioni dell’art. 118 TUB.

In sintesi

Il superamento della soglia durante il rapporto non incide sul tasso lecito alla stipula, nemmeno in caso di apertura di credito in conto corrente. Il cliente che contesta l’usura deve provarne i presupposti. Se la contestazione riguarda variazioni intervenute nel corso del rapporto, deve indicare quali modifiche siano state apportate e il relativo effetto sulle condizioni economiche. La conformità della variazione all’art. 118 TUB non sottrae le nuove condizioni alla verifica antiusura.

La vicenda

Una società in liquidazione e un garante avevano agito nei confronti della banca contestando, tra le altre questioni, l’applicazione di interessi usurari nell’ambito di un conto anticipi regolato in conto corrente. Chiedevano anche la restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite, il risarcimento dei danni e la liberazione della fideiussione.

Il Tribunale aveva respinto le domande. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo irrilevante l’usura sopravvenuta e tardiva, nonché generica, la contestazione relativa alle modifiche delle condizioni economiche applicate dalla banca nel corso del rapporto.

Nel ricorso per cassazione veniva sostenuto, in particolare, che l’irrilevanza dell’usura sopravvenuta non potesse estendersi all’apertura di credito e che spettasse alla banca dimostrare l’assenza di variazioni delle condizioni economiche idonee a superare il tasso soglia.

La decisione della Cassazione

La Corte richiama il principio secondo cui l’usurarietà degli interessi deve essere valutata al momento in cui sono promessi o convenuti. La regola discende dall’art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, secondo cui “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Il successivo superamento della soglia, dovuto all’andamento dei tassi soglia nel corso del rapporto, non determina la nullità o l’inefficacia della clausola originariamente lecita e non rende contraria a buona fede la richiesta degli interessi secondo il tasso validamente concordato (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675; Cass. 17 agosto 2023, n. 24743).

La regola si applica anche all’apertura di credito in conto corrente. La diversa modalità di erogazione del credito non modifica il criterio temporale previsto dalla disciplina sull’usura (Cass. 2 luglio 2021, n. 20626; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965).

La Cassazione disattende anche la tesi secondo cui, una volta dedotta l’usurarietà degli interessi, sarebbe la banca a dover dimostrare che il superamento della soglia non dipendeva da aumenti dei tassi o degli oneri applicati al cliente.

L’onere della prova grava sul debitore che formula la contestazione. Nel caso in cui la doglianza riguardi variazioni intervenute durante il rapporto, devono essere individuate le modifiche contestate, il loro contenuto e il risultato prodotto sulle condizioni economiche applicate. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili i motivi, perché la valutazione di genericità compiuta dal giudice d’appello basta da sola a sorreggere la decisione. L’esame della tardività della deduzione è rimasto assorbito (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. 12 settembre 2014, n. 19282).

Quanto all’art. 118 TUB, la Cassazione precisa che il cliente non era tenuto a dedurre anche l’illegittimità delle variazioni rispetto alla disciplina dello ius variandi. Il rispetto dell’art. 118 TUB consente la modifica unilaterale del regolamento contrattuale, che resta comunque soggetto ai limiti previsti dalla normativa antiusura.

Rilevanza per la banca

La decisione conferma, anche per l’apertura di credito, l’applicabilità del principio che esclude effetti invalidanti derivanti dal semplice superamento della soglia di usura rispetto a un tasso originariamente lecito.

Assume particolare utilità nel contenzioso anche la parte relativa all’onere probatorio. Una contestazione fondata genericamente sull’esistenza di variazioni delle condizioni economiche non trasferisce sulla banca l’onere di ricostruire quali modifiche siano intervenute e quale effetto abbiano prodotto ai fini del TEG. La parte che deduce l’usura deve individuare e provare gli elementi su cui fonda la propria domanda.

Le variazioni nel corso del rapporto richiedono comunque una verifica autonoma. La conformità della modifica all’art. 118 TUB non esclude l’applicazione della disciplina sull’usura alle nuove condizioni economiche derivanti dalla variazione. La banca deve pertanto conservare la documentazione relativa alle modifiche contrattuali e alle condizioni applicate nei diversi periodi del rapporto.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 23 giugno 2026, n. 21332 (adunanza camerale del 10 giugno 2026).

Norme richiamate

Art. 1815, comma 2, c.c.; art. 2697 c.c.; art. 644 c.p.; art. 118 TUB; legge 7 marzo 1996, n. 108; art. 1 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 24.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 21332/2026 – Apertura di credito: irrilevanza dell’usura sopravvenuta e onere a carico del cliente di provare il superamento della soglia per effetto delle variazioni delle condizioni”, Magistra Banca e Finanza, 30 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-21332-2026-apertura-di-credito-irrilevanza-dellusura-sopravvenuta-e-onere-a-carico-del-cliente-di-provare-il-superamento-della-soglia-per-effetto-delle-variazioni-delle-cond/.

Attribuzione della fonte

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