Cassazione n. 21651/2026 – Fideiussione e concessione abusiva del credito: il rischio di riduzione o esclusione della pretesa della banca verso il garante

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Massime redazionali

Il fideiussore può opporre alla banca, ai sensi dell’art. 1945 c.c.[1], la condotta colposa tenuta nella concessione o nel mantenimento del credito, quando abbia concorso alla produzione del pregiudizio o all’aggravamento dell’esposizione debitoria del debitore garantito. Il concorso colposo del creditore, previsto dall’art. 1227, comma 1, c.c. [2], costituisce una mera difesa e il giudice può rilevarlo anche d’ufficio quando i fatti risultino dagli atti e dalle risultanze istruttorie.

L’estinzione della fideiussione per il decorso del termine previsto dall’art. 1957 c.c. [3] integra un’eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni processuali e rimessa alla tempestiva iniziativa del garante. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta nell’atto di citazione in opposizione, con allegazione dei fatti dai quali desumere la decorrenza del termine, semestrale o bimestrale (nel caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale). Il termine decorre dal momento in cui il credito garantito diviene esigibile e il creditore può agire per la sua soddisfazione. Per le obbligazioni a esecuzione periodica o frazionata, il termine decorre autonomamente dalla scadenza delle singole prestazioni.

In sintesi

La Cassazione ha accolto il motivo relativo alla rilevanza, nell’azione nei confronti del garante, della condotta della banca nella concessione o nel mantenimento del credito al debitore garantito. Il fideiussore può far valere il concorso colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c. per ottenere la riduzione o l’esclusione della pretesa della banca, quando la condotta di quest’ultima abbia contribuito al pregiudizio in capo al debitore. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio per un nuovo esame di tale profilo.

Il motivo relativo all’art. 1957 c.c. è stato invece rigettato, per tardività dell’eccezione da parte del fideiussore. Nel caso esaminato, l’eccezione era stata formulata dal garante soltanto in comparsa conclusionale ed è per questo stata ritenuta tardiva. La Corte ha altresì chiarito che il mero richiamo alla norma non supplisce alla mancata allegazione degli elementi necessari per individuare il dies a quo del termine di cui all’art. 1957 c.c.

La vicenda

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e dei suoi fideiussori per oltre 1,4 milioni di euro, quale saldo debitore di rapporti di conto corrente e aperture di credito.

Durante il giudizio di opposizione la società debitrice veniva dichiarata fallita. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava i fideiussori al pagamento solidale di circa 1,29 milioni di euro, oltre interessi. La Corte d’Appello confermava la decisione.

Uno dei garanti ricorreva in Cassazione e deduceva che la banca aveva mantenuto o concesso credito al debitore garantito in presenza di una situazione economico-finanziaria ormai compromessa e chiedeva che tale condotta fosse valutata ai sensi dell’art. 1227 c.c.; norma che limita il diritto del creditore al risarcimento in caso di fatto colposo.

 La Corte d’Appello aveva escluso questa possibilità, ritenendo che la concessione abusiva del credito potesse essere fatta valere dalla curatela fallimentare e che l’art. 1227 c.c. riguardasse esclusivamente la domanda risarcitoria, a cui fa espresso riferimento la norma.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha affermato che la condotta del creditore, contraria ai doveri di correttezza e buona fede, può concorrere alla produzione del pregiudizio e incidere sull’estensione dell’obbligazione del garante.

La concessione o il mantenimento del credito a favore di un soggetto in grave difficoltà economico-finanziaria, privo di concrete prospettive di risanamento, può quindi essere valutata anche nei rapporti con il fideiussore nei casi in cui abbia determinato un indebito ampliamento del debito garantito.

L’art. 1945 c.c. consente difatti al fideiussore di opporre le eccezioni inerenti al rapporto garantito che spettano al debitore principale. In questo ambito la condotta colposa della banca può essere utilizzata dal garante, in via difensiva, per ridurre la pretesa creditoria nei suoi confronti.

Per la Cassazione, l’art. 1227 c.c. esprime un principio generale, applicabile anche alla responsabilità da inadempimento contrattuale, e non solo a quella risarcitoria, e consente di ridurre la pretesa del creditore ove risulti che questi abbia concorso, con condotta colposa contraria ai doveri di correttezza e buona fede, alla produzione del danno o all’aggravamento dell’esposizione debitoria.

La Corte precisa anche che l’allegazione del concorso colposo del creditore costituisce una mera difesa e il giudice deve prenderlo in esame d’ufficio, quando i relativi fatti siano stati dedotti o emergano dagli atti, nei limiti del giudicato.

La Cassazione ha altresì confermato la natura di eccezione in senso stretto della decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. Il fideiussore deve sollevarla tempestivamente e indicare i fatti sui quali la fonda. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la deduzione deve comparire nell’atto di citazione in opposizione.

Il semplice richiamo all’art. 1957 c.c. non soddisfa, in particolare, l’onere di allegazione da parte del fideiussore, che deve indicare tempestivamente gli elementi che consentono di individuare il dies a quo e verificare l’eventuale decorso del semestre (o bimestre). La Corte individua tale momento nell’esigibilità del credito garantito. Il passaggio a sofferenza, considerato isolatamente, non determina la decorrenza del termine. Per le obbligazioni periodiche o frazionate assumono rilievo le scadenze delle singole prestazioni.

Rilevanza per la banca

La decisione consente al fideiussore di contestare la richiesta di pagamento della banca anche sulla base della condotta tenuta da quest’ultima nella concessione o nel mantenimento del credito, e così ottenere la riduzione dell’importo che la banca può richiedere a titolo di garanzia ricevuta.

La gestione del rapporto con il debitore principale assume quindi rilievo anche nel successivo contenzioso fideiussorio . In presenza di un deterioramento progressivo della situazione economico-finanziaria, possono essere esaminate dal giudice le ragioni che hanno giustificato il mantenimento degli affidamenti e l’eventuale ulteriore erogazione del credito, soprattutto quando il garante deduca che tali scelte abbiano aumentato l’esposizione coperta dalla fideiussione.

La documentazione relativa all’evoluzione del merito creditizio e alle ragioni che hanno determinato il mantenimento o l’ulteriore concessione degli affidamenti riveste, pertanto, un rilievo decisivo nel successivo giudizio contro il fideiussore. La Cassazione ha riconosciuto al fideiussore tale diritto e ha disposto il rinvio al giudice d’appello affinché venga esaminato, nel caso concreto, il comportamento della banca e il riflesso sulla garanzia prestata.

Quanto all’art. 1957 c.c., l’eccezione del garante deve essere proposta tempestivamente e deve indicare gli elementi necessari per individuare la decorrenza del termine. La banca può eccepire nelle proprie difese la tardività o l’insufficiente allegazione della decadenza dedotta dal garante.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 24 giugno 2026, n. 21651

Norme richiamate

Artt. 1175, 1218, 1227, 1375, 1945, 1957 e 2969 c.c.; art. 167 c.p.c.


[1] Art. 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore) c.c.: “Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità”.

[2] Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore) c.c.: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

[3] Art. 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale) c.c.: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi”.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 21651/2026 – Fideiussione e concessione abusiva del credito: il rischio di riduzione o esclusione della pretesa della banca verso il garante”, Magistra Banca e Finanza, 15 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-21651-2026-fideiussione-e-concessione-abusiva-del-credito-il-rischio-di-riduzione-o-esclusione-della-pretesa-della-banca-verso-il-garante/.

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