Massime redazionali
Il privilegio che assiste il credito del garante pubblico spetta al soggetto pubblico che, dopo l’escussione della garanzia, esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa finanziata (art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, applicabile ratione temporis; il privilegio è ora riprodotto, con formulazione parzialmente diversa, dal D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184). La garanzia pubblica non attribuisce il privilegio al credito della banca finanziatrice, che conserva la propria natura originaria, normalmente chirografaria.
Nel concordato preventivo, i creditori titolari di garanzie prestate da terzi devono essere collocati in apposita classe ai sensi dell’art. 85, comma 2, CCII. La presenza della garanzia pubblica non consente di attribuire ai crediti bancari chirografari un trattamento fondato sul privilegio che potrebbe successivamente spettare al soggetto pubblico garante.
La regola della priorità relativa, applicabile nel concordato in continuità alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, non consente di riservare ai crediti delle banche assistiti da garanzia pubblica, chirografari ab origine, un trattamento migliore di quello attribuito ai crediti fiscali ab origine privilegiati, perché ne risulterebbe sovvertito l’ordine delle cause legittime di prelazione.
In sintesi
Una società in concordato aveva previsto per le banche assistite dalla garanzia del Mediocredito Centrale un soddisfacimento del 36,71%, superiore al 10,5% riconosciuto ai crediti privilegiati dell’Agenzia delle Entrate. La proposta muoveva dall’assunto che l’escussione della garanzia avrebbe determinato, come evento pressoché certo, il subentro.
La Cassazione ha confermato l’illegittimità di questo trattamento. Il privilegio assiste il credito di rivalsa del soggetto pubblico dopo l’escussione e non può essere anticipato alla banca garantita. Il ricorso è stato rigettato.
La decisione della Cassazione
La Corte applica l’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, nel testo vigente ratione temporis, in forza del quale il privilegio assiste il credito del soggetto pubblico che gestisce le risorse destinate al sostegno delle imprese, anche quando l’intervento assume la forma della garanzia prestata alla banca finanziatrice.
Il principio conserva piena attualità. Il D.Lgs. n. 123/1998 è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2026, dal D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi), che riproduce il privilegio a favore dei crediti derivanti dalla revoca delle agevolazioni, con una formulazione parzialmente diversa. Le norme sull’ordine delle cause di prelazione, sulle quali poggia il diniego dell’omologazione, sono estranee alla riforma. La decisione riguarda infine direttamente i finanziamenti in essere assistiti da garanzie rilasciate sotto la disciplina previgente, che costituiscono ancora una parte rilevante dei portafogli bancari.
Prima dell’escussione, il credito della banca verso l’impresa conserva normalmente natura chirografaria. A seguito dell’escussione, il soggetto pubblico acquista invece un credito di rivalsa assistito dal privilegio previsto dalla legge.
La Corte richiama anche la soluzione oggi recepita dall’art. 87, comma 1, lett. p-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. n. 136/2024. Il piano deve indicare, quando necessario, fondi rischi destinati a considerare il possibile pagamento dei crediti derivanti dall’escussione di garanzie pubbliche, nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.
La proposta esaminata aveva seguito una diversa impostazione, attribuendo direttamente ai crediti delle banche il trattamento corrispondente al futuro credito privilegiato del garante pubblico.
La Cassazione esclude che tale soluzione abbia fondamento normativo. L’eventuale futura escussione della garanzia, anche quando considerata altamente probabile, non modifica la natura attuale del credito bancario. L’effettiva escussione resta inoltre subordinata alla validità e all’efficacia della garanzia e al rispetto delle condizioni previste dalla relativa disciplina.
La Corte precisa anche che la formazione di una classe comprendente le banche titolari di crediti garantiti da terzi è prevista dall’art. 85, comma 2, CCII. Il vizio riguardava il trattamento attribuito a quella classe, perché crediti bancari chirografari ab origine avevano ricevuto un trattamento migliore rispetto a crediti fiscali originariamente privilegiati.
Una simile distribuzione contrasta, secondo la Cassazione, con l’art. 2741 c.c. e con gli artt. 84, comma 6, e 112, comma 2, CCII. La priorità relativa applicabile nel concordato in continuità sul valore eccedente quello di liquidazione non permette di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Rilevanza per la banca
La pronuncia definisce la posizione della banca finanziatrice assistita da garanzia pubblica durante la fase anteriore all’escussione, nella quale il credito conserva la propria natura originaria e non beneficia del privilegio attribuito dalla legge al successivo credito di rivalsa del garante pubblico.
Nella valutazione di una proposta di concordato, la presenza della garanzia MCC non consente quindi di considerare la quota garantita come credito privilegiato della banca. La banca deve essere inserita nella classe prevista per i creditori titolari di garanzie di terzi, e questa classificazione non le attribuisce alcuna prelazione.
Per le strutture Crediti e Contenzioso assume rilievo anche la distinzione temporale tra credito bancario e credito del garante pubblico. L’eventuale escussione modifica il soggetto creditore e il regime della relativa pretesa secondo la disciplina della garanzia; la mera previsione dell’escussione non produce lo stesso effetto.
La decisione rende quindi necessario verificare con attenzione il trattamento riservato ai finanziamenti garantiti da MCC nei piani di concordato e l’eventuale presenza del fondo rischi contemplato dall’art. 87, comma 1, lett. p-bis, CCII.
Una proposta che riconosca alla classe delle banche garantite un trattamento migliore di quello riservato ai crediti fiscali privilegiati espone l’omologazione al reclamo dell’Agenzia delle Entrate, e il vantaggio apparente può venire meno con l’intero concordato. La Corte ricorda inoltre che l’escussione della garanzia non è certa, perché presuppone l’assenza di cause di invalidità o di inefficacia derivanti dalla violazione delle regole sul suo rilascio, profilo che dipende dalla correttezza della banca nella fase di concessione.
Estremi della decisione
Cassazione civile, Sezione I, sentenza 3 agosto 2026, n. 24405 (udienza 19 giugno 2026)
Norme richiamate
Art. 9, comma 5, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (abrogato dal D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, dal 1° gennaio 2026); art. 8-bis, comma 3, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, conv. in L. 24 marzo 2015, n. 33; artt. 84, comma 6, 85, comma 2, 87, comma 1, lett. p-bis, e 112, comma 2, CCII; art. 2741 c.c.
Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 24405/2026 – Il privilegio del garante pubblico non si estende alla banca finanziatrice. Confermato il diniego dell’omologazione del concordato che anteponeva le banche garantite al Fisco”, Magistra Banca e Finanza, 28 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-24405-2026-il-privilegio-del-garante-pubblico-non-si-estende-alla-banca-finanziatrice-confermato-il-diniego-dellomologazione-del-concordato/.
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