Massime redazionali
Il credito del Fondo di garanzia per le PMI relativo alle somme dovute a seguito dell’intervento della garanzia pubblica è assistito dal privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/1998. Il privilegio trova applicazione anche agli interventi di garanzia disciplinati dall’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996 e opera sul credito restitutorio del Fondo verso l’impresa beneficiaria.
L’escussione della garanzia condiziona l’esigibilità del credito del Fondo. Il credito può essere insinuato al passivo con riserva quando il relativo pagamento alla banca finanziatrice non sia ancora intervenuto, secondo la disciplina dei crediti condizionali prevista dalla legge fallimentare.
Dopo il pagamento della garanzia, il coordinamento tra la posizione del Fondo e quella della banca dipende dallo stato del passivo. Quando la banca finanziatrice non abbia già insinuato il credito coperto dalla garanzia, il Fondo deve chiedere l’ammissione privilegiata per le somme versate e la banca conserva il credito relativo alla quota di finanziamento rimasta insoddisfatta. Se la banca risulta già ammessa al passivo per il credito derivante dal finanziamento, il Fondo deve subentrarle, per l’importo pagato, mediante la procedura di sostituzione prevista dall’art. 115, comma 2, l.fall.
In sintesi
La Cassazione ha esaminato il recupero delle somme dovute al Fondo di garanzia per le PMI quando la banca finanziatrice abbia già insinuato al passivo il credito derivante dal finanziamento garantito. La Corte riconosce natura privilegiata al credito del Fondo e disciplina il suo ingresso nello stato passivo in modo da evitare la contemporanea permanenza, per lo stesso importo, del credito della banca e di quello derivante dall’intervento della garanzia.
La vicenda
Una banca aveva concesso un finanziamento a un’impresa assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI. Dopo il fallimento della società finanziata, la banca aveva chiesto l’ammissione al passivo del proprio credito.
Il soggetto gestore del Fondo aveva successivamente domandato l’ammissione al passivo, con privilegio ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/1998, del credito collegato all’intervento della garanzia.
Il Tribunale aveva riconosciuto il credito in collocazione chirografaria. Aveva ritenuto che il privilegio previsto dal D.lgs. n. 123/1998 non fosse applicabile alla garanzia concessa dal Fondo e aveva considerato problematica la presenza nel passivo del credito già insinuato dalla banca per il finanziamento.
La controversia è giunta in Cassazione sulla qualificazione del credito del Fondo, sulla sua collocazione e sulle modalità attraverso le quali tale credito deve coordinarsi con quello della banca finanziatrice già presente nello stato passivo.
La decisione della Cassazione
La Corte riconduce il credito restitutorio del Fondo alla disciplina dell’art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/1998. La finalità pubblicistica dell’intervento e la disciplina regolamentare del Fondo consentono l’applicazione del privilegio anche alle somme erogate nell’ambito della garanzia pubblica concessa alle PMI.
La garanzia diretta del Fondo conserva una struttura distinta dalla fideiussione civilistica. L’intervento pubblico è inserito nel sistema delle misure di sostegno alle attività produttive e il credito recuperatorio derivante dalla sua attivazione beneficia della prelazione prevista dalla normativa sugli interventi pubblici.
La Corte affronta anche il momento in cui il credito può trovare ingresso nel passivo. L’escussione incide sulla sua esigibilità. Prima del pagamento, il credito può essere ammesso secondo il regime previsto per i crediti condizionali.
Particolare attenzione è dedicata al caso in cui la banca abbia già insinuato il credito derivante dal finanziamento. Il pagamento eseguito dal Fondo rende necessario modificare la titolarità della corrispondente quota iscritta nello stato passivo. Per tale importo il Fondo subentra alla banca attraverso il meccanismo dell’art. 115, comma 2, l.fall., con la collocazione privilegiata spettante al credito pubblico. Alla banca resta la posizione relativa alla parte del finanziamento rimasta effettivamente a suo carico.
Quando la banca non abbia già insinuato il credito soddisfatto attraverso la garanzia, il Fondo procede direttamente all’insinuazione del proprio credito privilegiato. La banca può far valere la quota del finanziamento rimasta scoperta.
La Corte precisa anche il regime delle impugnazioni. Le contestazioni relative all’ammissione del credito seguono gli artt. 95, 98 e 99 l.fall. La rettifica dello stato passivo effettuata ai sensi dell’art. 115, comma 2, l.fall., così come l’omissione della rettifica, è reclamabile secondo l’art. 36 l.fall.; il provvedimento del giudice delegato è soggetto a reclamo al tribunale e la successiva decisione può essere impugnata in Cassazione.
Rilevanza per la banca
La pronuncia interessa direttamente la gestione delle esposizioni assistite dal Fondo di garanzia quando il debitore entra in una procedura concorsuale.
La banca può insinuare il credito derivante dal finanziamento prima dell’effettivo pagamento della garanzia. L’intervento successivo del Fondo modifica la posizione relativa alla quota soddisfatta: per tale importo il Fondo subentra nello stato passivo e beneficia del privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/1998. La banca conserva il credito per la quota rimasta priva di copertura.
Assumono quindi rilievo, nella gestione della pratica concorsuale, l’importo originariamente insinuato dalla banca, la percentuale garantita, l’effettivo pagamento eseguito dal Fondo e la conseguente rettifica dello stato passivo. La ricostruzione deve consentire di individuare con precisione la quota ancora spettante alla banca dopo l’escussione.
La decisione fornisce inoltre un criterio processuale per le controversie sulla collocazione del credito. Quando il Fondo interviene su una posizione già ammessa in favore della banca, la vicenda deve essere gestita attraverso la sostituzione nello stato passivo prevista dall’art. 115 l.fall. La soluzione impedisce che la stessa componente del finanziamento rimanga contemporaneamente attribuita alla banca e al Fondo.
Estremi della decisione
Cassazione civile, Sezione I, sentenza 13 luglio 2026, n. 25083. Cassazione-Civile-Sez.-I-13-luglio-2026-n.-25083.pdfPDF
Norme richiamate
Art. 9, comma 5, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123; art. 2, comma 100, lett. a), legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 2, comma 7, D.M. 20 giugno 2005; artt. 36, 95, 98, 99 e 115, comma 2, l.fall.
Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 25083/2026 – Fondo di garanzia PMI: credito privilegiato e sostituzione della banca nello stato passivo”, Magistra Banca e Finanza, 10 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-25083-2026-fondo-di-garanzia-pmi-credito-privilegiato-e-sostituzione-della-banca-nello-stato-passivo/.
Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.
