Cassazione n. 25399/2026 – Il mutuo bancario è revocabile in sede concorsuale quando è provata, anche per presunzioni, la conoscenza dell’insolvenza del debitore – È comunque proponibile la domanda di restituzione del capitale

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Massime redazionali

Il contratto di mutuo costituisce atto a titolo oneroso soggetto a revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall. (ora art. 166, comma 2, CCII) quando sia stato concluso nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento e il curatore provi che la banca conosceva lo stato di insolvenza del debitore. In caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, il semestre decorre dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 69-bis, comma 2, l.fall. (ora art. 170, comma 2, CCII). L’accertamento della situazione di insolvenza alla base delle procedure è riservato al giudice di merito. Il pregiudizio per la massa non richiede dimostrazione.

In sede di verifica del passivo il curatore può eccepire, ai sensi dell’art. 95, comma 1, l.fall. (ora art. 203, comma 1, CCII), l’inefficacia del contratto di mutuo soggetto a revocatoria. L’accoglimento dell’eccezione impedisce l’ammissione del credito fondato sul titolo negoziale. La banca può far valere la restituzione del capitale ai sensi dell’art. 2033 c.c., purché la relativa domanda sia ritualmente proposta.

I finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 23/2020 sono soggetti alle ordinarie verifiche prodromiche all’erogazione del credito. Nell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza può essere valorizzata, sul piano presuntivo, la circostanza che la banca, in applicazione di tali regole, abbia richiesto una situazione patrimoniale aggiornata dell’impresa finanziata.

In sintesi

La Cassazione ha confermato l’esclusione dal passivo della residua pretesa creditoria fondata su un mutuo chirografario, ritenendo il contratto assoggettabile alla revocatoria dell’art. 67, comma 2, l.fall. (ora art. 166, comma 2, CCII) e alla relativa eccezione nella verifica del passivo.

Nel finanziamento assistito da garanzia MCC, concesso durante la pandemia, gli obblighi di istruttoria avevano consentito al Tribunale di ritenere verosimile che la banca avesse richiesto una situazione patrimoniale aggiornata dalla quale emergevano elementi sintomatici dell’insolvenza.

La domanda di restituzione del capitale da parte della banca, ai sensi dell’art. 2033 c.c. sull’indebito oggettivo, benché astrattamente consentita, è stata ritenuta inammissibile per la mancata tempestiva proposizione.

La vicenda

Nel giugno 2020 una banca aveva erogato a una società un finanziamento chirografario di 300.000 euro, assistito per l’80% da garanzia MCC, successivamente escussa per 240.000 euro.

La banca aveva chiesto l’ammissione al passivo di 300.000 euro. La quota di 240.000 euro era stata esclusa in ragione della soddisfazione del creditore conseguente all’escussione della garanzia. Per la residua pretesa il curatore aveva eccepito la revocabilità del finanziamento.

Il Tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva accolto l’eccezione di revocatoria in via breve ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall. Il mutuo era stato stipulato nel semestre anteriore alla domanda di concordato con riserva. Alla procedura concordataria aveva fatto seguito la dichiarazione di fallimento, in un contesto ritenuto di consecuzione tra le procedure.

Quanto alla conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice di merito aveva valorizzato il patrimonio netto negativo risultante dal bilancio e la perdita della continuità aziendale indicata nella nota integrativa. Il bilancio era stato pubblicato dopo l’erogazione. Secondo il Tribunale, le verifiche richieste per l’accesso al finanziamento garantito durante la pandemia rendevano verosimile che la banca avesse richiesto una situazione patrimoniale aggiornata, dal che ne conseguiva la presunzione di una conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla stessa.

La decisione della Cassazione

La Corte affronta la revocabilità del contratto di mutuo, nella specie chirografario, quale atto a titolo oneroso ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall., questione sulla quale dichiara di non ravvisare precedenti specifici.

La norma comprende gli atti a titolo oneroso compiuti nel semestre rilevante quando il curatore provi la conoscenza dello stato di insolvenza. Il pregiudizio arrecato ai creditori è considerato in re ipsa.

È irrilevante che il mutuo abbia procurato liquidità all’impresa. La Corte riconduce la revocabilità all’incremento del passivo conseguente all’obbligazione di restituzione del capitale e degli interessi.

Viene quindi enunciato il principio di diritto secondo cui «il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell’art. 67, secondo comma, l.fall.; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia a termini dell’art. 95, primo comma, l.fall. ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basato sul titolo”.

Gli effetti dell’inefficacia del contratto possono essere neutralizzati dalla banca, quanto alla restituzione del capitale, mediante la domanda di indebito oggettivo prevista dall’art. 2033 c.c. Nella vicenda decisa la domanda era stata ritenuta inammissibile per mancata riproposizione e la relativa statuizione non era stata impugnata.

La valutazione circa la riconducibilità del concordato e del successivo fallimento alla medesima situazione di insolvenza è stata ritenuta di competenza del giudice di merito. Il decorso di diciotto mesi tra la proposta concordataria e la dichiarazione di fallimento non consentiva, da solo, di censurare tale accertamento come violazione di legge.

Quanto alla conoscenza dello stato di insolvenza, la Corte richiama le regole applicabili ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica durante la pandemia. Il D.L. n. 23/2020 non esonerava le banche dalle ordinarie verifiche e prassi prodromiche all’erogazione del credito. Richiamando la disciplina dei finanziamenti garantiti introdotta durante la pandemia, la Corte rileva che l’accesso alla garanzia presupponeva la verifica, secondo le regole della sana e prudente gestione, che le difficoltà dell’impresa finanziata non fossero anteriori all’emergenza pandemica.

Su questa base la Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione in fatto del Tribunale secondo cui era verosimile che la banca avesse richiesto, prima dell’erogazione, una situazione patrimoniale aggiornata dell’impresa. Da tale documentazione il giudice di merito aveva desunto elementi sintomatici sulla conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca.

Rilevanza per la banca

La revocabilità del mutuo stipulato nel periodo sospetto non è automatica. Spetta al curatore provare che la banca conosceva lo stato di insolvenza del debitore. La prova può essere fornita anche per presunzioni, la cui valutazione compete al giudice di merito.

L’istruttoria creditizia può assumere rilievo nell’accertamento della scientia decoctionis. La documentazione acquisita prima dell’erogazione, le informazioni sulla situazione economico-patrimoniale dell’impresa e le valutazioni compiute dalla banca possono concorrere alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza.

La garanzia MCC non esonera la banca dalle ordinarie verifiche e prassi prodromiche all’erogazione del credito. Nella vicenda decisa, il giudice di merito aveva ritenuto verosimile che la banca avesse richiesto una situazione patrimoniale aggiornata dell’impresa; la Cassazione ha qualificato tale valutazione come accertamento di fatto immune dalle censure proposte.

Quando il curatore eccepisce la revocabilità del mutuo, la banca può proporre domanda di restituzione del capitale ai sensi dell’art. 2033 c.c. Nella vicenda decisa, la mancata riproposizione della domanda da parte della banca ha impedito l’esame della pretesa alla restituzione del capitale erogato.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 16 settembre 2026, n. 25399.

Norme richiamate

Art. 67, comma 2, l.fall. (ora art. 166, comma 2, CCII); art. 69-bis, comma 2, l.fall. (ora art. 170, comma 2, CCII); art. 95, comma 1, l.fall. (ora art. 203, comma 1, CCII); art. 2033 c.c.; art. 13, comma 1, lett. g), D.L. 8 aprile 2020, n. 23.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 25399/2026 – Il mutuo bancario è revocabile in sede concorsuale quando è provata, anche per presunzioni, la conoscenza dell’insolvenza del debitore – È comunque proponibile la domanda di restituzione del capitale”, Magistra Banca e Finanza, 18 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-25399-2026-il-mutuo-bancario-e-revocabile-in-sede-concorsuale-quando-e-provata-anche-per-presunzioni-la-conoscenza-dellinsolvenza-del-debitore-e-comunque-proponib/.

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