Cassazione n. 8005/2025 – Accrediti pensionistici successivi al decesso del correntista: gli eredi rispondono in solido verso la banca delle somme restituite all’INPS

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Massime redazionali

La banca che abbia ricevuto dal correntista l’incarico di accreditare sul conto i ratei pensionistici erogati dall’INPS può recuperare le somme corrispondenti agli accrediti eseguiti dopo il decesso del correntista. La morte estingue il rapporto di mandato relativo all’accredito della pensione e determina lo scioglimento del rapporto di conto corrente, facendo venir meno la causa dei successivi accrediti.

L’obbligazione di restituzione dei ratei pensionistici accreditati senza titolo dopo il decesso del correntista sorge direttamente a carico degli eredi. Non costituisce un debito del defunto trasmesso per successione e non è soggetta alla regola della responsabilità pro quota prevista dall’art. 752 c.c.; gli eredi ne rispondono in solido.

In sintesi

La Cassazione ha confermato il diritto della banca di recuperare dagli eredi le somme corrispondenti ai ratei pensionistici accreditati sul conto dopo il decesso del correntista e successivamente restituiti all’INPS. Ha qualificato il relativo obbligo restitutorio come obbligazione sorta direttamente in capo agli eredi, escludendo l’applicazione della disciplina dei debiti ereditari pro quota. La condanna solidale degli eredi è stata quindi confermata.

La vicenda

Dopo il decesso del titolare di un conto corrente, avvenuto nel 2004, l’INPS aveva continuato ad accreditare sul conto le mensilità della pensione fino all’agosto del 2006, per complessivi euro 17.380. Le somme erano state prelevate da un soggetto rimasto non identificato mediante utilizzo della carta bancomat intestata al defunto.

La banca aveva restituito all’INPS l’importo degli accrediti e aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi.

Il Tribunale aveva revocato il decreto, ritenendo il credito della banca privo di qualsiasi prova documentale ed escludendo, comunque, la responsabilità solidale degli eredi.

La Corte d’appello aveva riformato la decisione e confermato il decreto ingiuntivo. Dagli estratti conto risultavano gli accrediti pensionistici successivi alla morte, i prelievi successivi e lo storno effettuato dalla banca a favore dell’ente previdenziale. Quanto alla solidarietà, la Corte territoriale aveva valorizzato una clausola del contratto di conto corrente secondo cui le obbligazioni del correntista verso la banca dovevano intendersi assunte in via solidale e indivisibile anche per gli aventi causa.

Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione contestando sia la configurabilità di un’obbligazione a loro carico sia la possibilità di derogare contrattualmente alla disciplina della responsabilità pro quota per i debiti ereditari.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha respinto il ricorso, correggendo la motivazione adottata dalla Corte d’appello.

Gli accrediti pensionistici erano stati effettuati dopo il decesso del correntista. L’obbligazione fatta valere dalla banca non derivava, quindi, da un debito sorto in capo al defunto e successivamente trasmesso agli eredi.

La Corte richiama il principio secondo cui, quando la banca abbia ricevuto dal pensionato l’incarico di procedere all’accredito dei ratei erogati dall’INPS, può recuperare gli importi accreditati successivamente alla sua morte. Il decesso determina l’estinzione del mandato, facendo venir meno la causa degli accrediti successivi, e comporta lo scioglimento del rapporto di conto corrente, con impedimento di ulteriori operazioni.

Nel caso deciso, la Cassazione ha ricondotto l’obbligazione restitutoria direttamente agli eredi, rimasti nella disponibilità del conto sul quale erano stati effettuati gli accrediti indebiti. Tale obbligazione era sorta dopo l’apertura della successione e personalmente in capo agli eredi, indicati dalla Corte come responsabili in solido.

È rimasta quindi assorbita la censura relativa alla clausola contrattuale che prevedeva la solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni anche per gli aventi causa del correntista. La Cassazione non ha convalidato l’efficacia di tale clausola quale deroga alla disciplina dei debiti ereditari, perché nella decisione la solidarietà discende dalla diversa qualificazione dell’obbligazione come debito sorto direttamente in capo agli eredi.

Rilevanza per la banca

La pronuncia offre alla banca una base giuridica per il recupero delle somme che essa abbia restituito all’INPS a seguito di accrediti pensionistici eseguiti successivamente al decesso del correntista.

Quando gli accrediti sono successivi al decesso, la Cassazione esclude che il credito restitutorio della banca costituisca una passività ereditaria preesistente soggetta alla divisione pro quota fra i coeredi. Nel caso deciso, gli eredi sono stati ritenuti direttamente e solidalmente obbligati alla restituzione.

La decisione non prende posizione sulle clausole del contratto di conto corrente che estendono solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni agli aventi causa del correntista. La Corte le ha ritenute irrilevanti rispetto all’obbligazione concretamente azionata e ha dato atto che la questione della loro efficacia, anche sotto il profilo del divieto di patti successori, era stata rimessa alla pubblica udienza da Cass. ord. 13 settembre 2024 n. 24705. La questione è stata poi decisa da Cass. 6 gennaio 2026 n. 292, che ha ritenuto valida la clausola di solidarietà e indivisibilità inserita in una fideiussione.

La documentazione degli accrediti successivi al decesso e della restituzione delle corrispondenti somme all’ente previdenziale assume quindi un ruolo diretto nella prova del credito restitutorio.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 26 marzo 2025, n. 8005.

Norme richiamate

Artt. 456, 752, 754, 1295 e 2043 c.c.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 8005/2025 – Accrediti pensionistici successivi al decesso del correntista: gli eredi rispondono in solido verso la banca delle somme restituite all’INPS”, Magistra Banca e Finanza, 2 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-8005-2025-accrediti-pensionistici-successivi-al-decesso-del-correntista-gli-eredi-rispondono-in-solido-verso-la-banca-delle-somme-restituite-allinps/.

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