Cassazione n. 8232/2026 – Fideiussione con pagamento a semplice richiesta scritta: la richiesta stragiudiziale della banca può impedire la decadenza ex art. 1957 c.c., ma le iniziative di recupero, compresa l’azione giudiziale, devono essere continuate con diligenza e in tempi ragionevoli

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Massime redazionali

Quando la fideiussione consente alla banca di evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento inviata entro il termine convenuto, la tempestività della richiesta non basta a mantenere obbligato il fideiussore, perché la banca deve anche continuare con diligenza le iniziative intraprese per il recupero del credito, come richiede l’art. 1957, comma 1, c.c.

L’art. 1957, comma 1, c.c. impone al giudice di valutare anche la condotta successiva del creditore. L’inerzia protratta dopo la tempestiva richiesta di pagamento può comportare la liberazione del fideiussore quando, pur essendo la richiesta stragiudiziale idonea, in base al contratto, a rispettare il termine previsto, l’escussione venga abbandonata o la tutela giudiziale sia attivata soltanto a distanza di anni.

In sintesi

La Cassazione ha accolto il motivo con cui i fideiussori contestavano la mancata verifica della diligente prosecuzione dell’escussione da parte della banca. Nel caso esaminato, la richiesta “stragiudiziale” era stata formulata entro il termine convenzionale previsto in contratto, ma l’iniziativa giudiziale era stata poi promossa dalla banca soltanto a distanza di anni. La sentenza d’appello è stata cassata affinché il giudice di rinvio valuti la condotta tenuta dalla banca dopo la richiesta di pagamento.

La vicenda

La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre 100.000 euro nei confronti di due fideiussori di una società debitrice.

I giudici di merito avevano respinto l’eccezione di decadenza avanzata dai fideiussori, con motivazioni diverse. Il Tribunale aveva qualificato i contratti come contratti autonomi di garanzia, escludendo l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. La Corte d’appello aveva invece ritenuto idonea la richiesta scritta di pagamento inviata ai fideiussori con raccomandata, sulla base del contratto, che prevedeva il pagamento «a semplice richiesta scritta». Tale clausola era stata ritenuta derogatoria dell’articolo del contratto, che fissava in 36 mesi, anziché sei, il termine collegato all’art. 1957 c.c.

I fideiussori ricorrevano in Cassazione, contestando, tra l’altro, che, dopo quella richiesta, la banca avesse lasciato trascorrere oltre cinque anni prima di promuovere l’azione giudiziale.

La decisione della Cassazione

La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi relativi all’interpretazione delle clausole, confermando l’accertamento secondo cui la richiesta stragiudiziale, se prevista in contratto, è idonea a rispettare il termine previsto per l’escussione della garanzia. Ha inoltre rilevato che tale accertamento era conforme ai propri precedenti.

La Corte ha però accolto il motivo relativo alla rilevanza della condotta successiva tenuta dalla banca.

L’art. 1957, comma 1, c.c. prevede che il fideiussore rimanga obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale quando il creditore abbia tempestivamente proposto le proprie istanze e le abbia «con diligenza continuate».

La Corte ha attribuito autonoma rilevanza a quest’ultimo requisito, distinguendo la verifica oggettiva del termine di decadenza dalla valutazione, sotto un profilo soggettivo, del contegno tenuto dal creditore dopo averla evitata. Il rispetto iniziale del termine richiede quindi la verifica della prosecuzione dell’attività volta al recupero del credito.

Nel caso esaminato, l’azione giudiziale era stata avviata dalla banca diversi  anni dopo. La Corte d’appello avrebbe dovuto valutare tale intervallo alla luce del requisito della diligente continuazione delle istanze previsto dall’art. 1957, comma 1, c.c.

La Cassazione ha collegato tale verifica anche ai principi di buona fede e correttezza, richiamando la funzione della norma di evitare che il garante rimanga indefinitamente vincolato nell’attesa dell’iniziativa del creditore.

La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice d’appello per un nuovo esame della condotta della banca successiva alla richiesta di pagamento.

Rilevanza per la banca

La pronuncia incide direttamente sulla gestione delle fideiussioni soggette ai termini di decadenza di cui all’art. 1957 c.c.

Anche quando la fideiussione considera sufficiente una richiesta stragiudiziale, l’escussione non si esaurisce con quell’atto. Le iniziative di recupero devono proseguire senza interruzioni ingiustificate, perché una prosecuzione tardiva non equivale a una prosecuzione diligente. La banca deve quindi poter ricostruire la sequenza delle iniziative assunte dopo la prima richiesta e i tempi con cui ha poi agito per il recupero, dato che proprio questa sequenza è oggetto della valutazione del giudice.

La decisione raccomanda quindi particolare attenzione ai processi interni successivi all’invio della richiesta di pagamento stragiudiziale, anche ove la banca abbia derogato all’art. 1957 c.c. Un lungo intervallo prima dell’avvio o della prosecuzione dell’azione di recupero può essere valutato dal giudice ai fini della liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1957, comma 1, c.c.

Il principio vale per le garanzie alle quali si applica l’art. 1957 c.c. Nel caso deciso il Tribunale aveva escluso questa applicabilità qualificando le garanzie come contratti autonomi di garanzia, mentre la Corte d’appello e la Cassazione hanno esaminato la vicenda alla luce dell’art. 1957 c.c. Prima di valutare i tempi dell’escussione, la banca deve quindi stabilire quale disciplina regoli la garanzia, perché la diligenza nella prosecuzione delle iniziative assume rilievo solo se l’art. 1957 c.c. è applicabile.

Nel caso deciso il credito risulta ceduto a una società di cartolarizzazione, che ha resistito in Cassazione. Nelle cessioni di crediti deteriorati il cessionario riceve il credito con la garanzia e soggiace alle eccezioni fondate sul comportamento tenuto e sulle iniziative assunte in precedenza dalla banca cedente; la ricostruibilità delle iniziative di recupero incide quindi anche sull’esigibilità del credito ceduto.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza del 2 aprile 2026, n. 8232.

Norme richiamate

Art. 1957 c.c.; artt. 1362, 1363 e 1370 c.c.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 8232/2026 – Fideiussione con pagamento a semplice richiesta scritta: la richiesta stragiudiziale della banca può impedire la decadenza ex art. 1957 c.c., ma le iniziative di recupero, compresa l’azione giudiziale, devono essere continuate con diligenza e in tempi ragionevoli”, Magistra Banca e Finanza, 21 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-8232-2026-fideiussione-con-pagamento-a-semplice-richiesta-scritta-la-richiesta-stragiudiziale-della-banca-puo-impedire-la-decadenza-ex-art-1957-c-c/.

Attribuzione della fonte

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