Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 8662 dell’8 maggio 2020
Massime estratte
“Per determinare la qualità di consumatore, occorre rapportarsi alla natura della obbligazione garantita (v. Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25212 e Cass. sez. 1, 9 agosto 2016 n. 16827), riconoscendo dunque che il parametro identificativo della qualità di consumatore non si colloca nella obbligazione in sé che il soggetto assume. 7.3. Si inseriscono nel nuovo orientamento, al quale non può in questa sede che darsi seguito, Cass. n. 28162 del 2019, Cass. n. 25914 del 2019 e Cass. sez. 3, ord. 13 dicembre 2018 n. 32225, che ha puntualizzato: “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all’entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”.
“La giurisprudenza della Corte di giustizia [Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa il 19 novembre 2015 nella causa C-74/15], con interpretazione vincolante resa in sede di rinvio pregiudiziale, ha inteso dare una tutela rafforzata al garante [nella specie: fideiussore], soggetto che viene rappresentato in condizioni di disparità di trattamento con la banca, ed ha indicato chiaramente, in sede di rinvio pregiudiziale, che è alle condizioni personali del garante e non del garantito che bisogna guardare per vedere se definirlo come consumatore o meno, con le necessarie ricadute anche procedurali. Altrettanto chiaramente, però, la Corte di giustizia demanda al giudice di merito di accertare se, nel caso concreto, il garante abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attività professionale. Preclude comunque di poter escludere la qualità di consumatore solo in ragione dei legami personali con il debitore principale”.
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