Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 27201 del 23 ottobre 2019
Principio di Diritto:
Secondo la più recente disciplina di questa Corte il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità , dato che il D.lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti bancari, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta (Cass. 7763/2017). Ciò nonostante la possibilità per le autorità abilitate dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, e D.lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, di stabilire la non necessità della forma scritta per “particolari contratti”, “in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, va intesa nel senso che l’agevolazione di particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che salvaguardi l’indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio” (Cass. 27836/2017).
Motivazione (stralcio):
6.2.1 Secondo la più recente disciplina di questa Corte il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità , dato che il D.lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti bancari, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta (Cass. 7763/2017).
Ciò nonostante la possibilità per le autorità abilitate dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, e D.lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, di stabilire la non necessità della forma scritta per “particolari contratti”, “in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, va intesa nel senso che l’agevolazione di particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che salvaguardi l’indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio” (Cass. 27836/2017).
6.2.2 Di questi principi ha fatto corretta applicazione il collegio di merito laddove ha constatato che dal contratto scritto regolante il rapporto di conto corrente non derivava in maniera automatica la disciplina del contratto di apertura di credito, dal momento che occorreva, perché il primo rapporto assumesse natura di contratto normativo rispetto al secondo, che fossero stabilite la forma necessaria e sufficiente per la genesi di tale ulteriore contratto e la disciplina che avrebbe regolato il medesimo.
La critica si rivela poi inammissibile laddove sostiene che una puntuale valutazione del documento contrattuale prodotto avrebbe consentito di verificare che il contratto di conto corrente disciplinava non soltanto i servizi accessori al medesimo ma anche aperture di credito e sovvenzioni.
Il risultato interpretativo che esclude la regolazione all’interno del contratto di conto corrente anche del diverso rapporto di apertura di credito appartiene infatti all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede, dove è possibile soltanto verificare il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, mentre risulta inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 2465/2015).
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – L’apertura di credito conclusa verbalmente e per facta concludentia disciplinata in un separato contratto di conto corrente”, Magistra Banca e Finanza, 19 novembre 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-requisiti-dei-contratti-bancari-a-forma-libera-lapertura-di-credito-gia-disciplinata-in-un-contratto-madre/.
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