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15 Maggio 2022 In Notizie dalla Corte Bancaria

CASSAZIONE: Revoca dell’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e dichiarazione del fallimento – Atti di frode

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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENT. N. 6772 dell’1/3/2022

[Piano e proposta di concordato preventivo in continuità aziendale L.Fall., ex art. 186-bis]

Il giudice del rinvio dovrà tener conto dei robusti approdi della giurisprudenza di questa Corte sul perimetro applicativo della L.Fall., art. 173 [Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura], in base ai quali integrano atti di frode concordatari – in ragione della loro valenza potenzialmente decettiva, per l’idoneità a pregiudicare il “consenso informato” dei creditori, anche sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione – non solo le condotte volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche quelle dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata, alla sola condizione che tali atti siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, senza che sia cioè necessaria anche lo loro dolosa preordinazione (Cass. 15013/2018, in fattispecie in cui la revoca è stata confermata escludendo che la diversa rappresentazione dei fatti potesse essere giustificata da “mere irregolarità contabili”; conf. Cass. 2773/2017, 16856/2018, 25458/2019). Merita altresì di essere richiamato il precedente che ha analogamente ravvisato la sussistenza di atti di frode, rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla predetta procedura ai sensi della L.Fall., art. 173, anche in ragione di fatti (solo) non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche ove questi ultimi siano stati resi edotti di quell’accertamento (Cass. 15695/2018 in fattispecie in cui l’atto di frode consisteva nell’avere la società proponente omesso di fornire una plausibile spiegazione circa il rilevante scostamento di valore delle rimanenze di magazzino riportato nella proposta di concordato rispetto a quello indicato nell’ultimo bilancio; Cass. 25165/2016; Cass. 14552/2014). Anche di recente questa Corte ha ribadito che rientra nella nozione di frode – o comunque di circostanza rilevante ai fini della revoca dell’ammissione al concordato preventivo, ai sensi della L.Fall., art. 173 – la condotta del debitore che abbia adottato contabilizzazioni non fedeli rispetto ad elementi essenziali, idonei a ricostruire le cause del dissesto e la sua stessa responsabilità; ed infatti, sebbene la L.Fall., art. 161 non imponga più al debitore di enunciare in ricorso anche le cause della crisi, ciò non significa che esse non assumano rilievo, al pari della condotta dell’imprenditore, tanto che della loro ricostruzione è comunque gravato il commissario giudiziale nella relazione L.Fall., ex art. 172, prevista soprattutto in funzione informativa del ceto creditorio; è dunque dalla combinazione sistematica delle due norme che discende l’obbligo per il debitore di una effettiva disclosure su tutti i fattori relativi alle condizioni dell’impresa e alla convenienza della proposta (Cass. 20870/2021). Ancora in tempi recenti è stato chiarito che, anche a fronte di modifiche della proposta concordataria (specie se intervenute per effetto di concomitanti accertamenti degli organi concorsuali), il debitore può comunque incorrere nei presupposti della L.Fall., art. 173, poiché ciò che rileva, ai fini della sanzione della revoca, è il dolo nella condotta – sia pure inteso come mera consapevolezza del ricorrente di aver omesso circostanze essenziali per la corretta e completa informazione dei creditori (stato soggettivo accertabile anche con presunzioni) – dovendo i giudici di merito esaminare globalmente l’intera condotta del debitore, poiché la revoca L.Fall., ex art. 173 è un istituto diretto proprio a neutralizzare la valenza decettiva delle omissioni e incompletezze espositive del debitore, da valutare al momento del deposito della domanda (Cass. 22663/2021). Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame circa la ricorrenza di atti di frode L.Fall., ex art. 173, alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese processuali del presente giudizio.



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