CASSAZIONE – Rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa al mutuo ipotecario destinato ad estinguere debiti pregressi chirografari

ARGOMENTI
Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 16081 del 14 giugno 2019

* * *

La Prima Sezione Civile (Pres. Iofrida, Rel. Dolmetta) si domanda se alla concessione da parte della banca di un mutuo ipotecario destinato ad estinguere debiti pregressi chirografari consegua la mera revocabilità  fallimentare oppure se l’operazione sia radicalmente nulla, in quanto si sostanzi in un “artificiale mantenimento in vita di un’impresa ormai decotta o comunque sprovvista della possibilità  di onorare il debito contratto”, con possibili reati di bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito, di cui agli artt. 217, n. 4, e 218 Legge Fallimentare. [1] [2] [3]

Su tale quesito, la Sezione ha disposto la rimessione dei ricorsi alla pubblica udienza della Prima Sezione civile al fine della eventuale trattazione e decisione da parte delle Sezioni Unite, per esprimere il principio di diritto applicabile alla fattispecie, ritenendola questione di massima di particolare importanza, ai sensi degli artt. 374 e 375 c.p.c. [4] [5]

* * *

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 16081 del 14 giugno 2019:

“Si pone dunque il quesito se questo profilo dell’operazione risulti in sé stesso assorbito dal meccanismo rimediale dell’azione revocatoria (così come viene in sostanza a ritenere il provvedimento impugnato) o se non debba invece indagarsi, tenuto conto anche delle specifiche pattuizioni poste a servizio del riposizionamento, se nei fatti si tratti di un tentativo di recupero dell’impresa in crisi, che si manifesti plausibile, o per contro si risolva in artificiale mantenimento in vita di un’impresa ormai decotta o comunque sprovvista della possibilità  di onorare il debito contratto (cfr. L. Fall., art. 217, n. 4 [ipotesi di bancarotta semplice] e art. 218 [Ricorso abusivo al credito])”.

“Il Collegio osserva che la tematica così sollevata – quale appunto relativa alla sorte da riservare a un’operazione connotata a un tempo dal meccanismo di portare a contestuale un’ipoteca relativa a un debito pregresso e dal riposizionamento della scadenza di detto debito – riveste una rilevanza affatto particolare. Con la conseguenza che si manifesta senz’altro opportuna la trattazione in pubblica udienza della medesima, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. Per segnalare, pur se in termini sintetici, la rilevanza della questione sollevata dalla fattispecie concreta occorre richiamare, in primo luogo, taluni enunciati che sono stati formulati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 25 ottobre 1993 n. 10603. Ha rilevato questa pronuncia che “l’illiceità  cui fa riferimento l’art. 1345 c.c. è quella stessa delineata dagli artt. 1343 e 1344 c.c., ai fini dell’illeceità  della causa, per cui il “motivo è illecito, e se comune alle parti e decisivo per la stipulazione – determina la nullità  del contratto, quando consiste in una finalità  vietata dall’ordinamento, perché contraria a norma imperativa o ai principi di ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta a eludere (mediante la stipulazione di un contratto (di per sé lecito), una norma imperativa”; “l’intento delle parti di recare pregiudizio ad altri, quindi, ove non sia riconducibile a una di dette fattispecie, non è illecito, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca – come per il contratto in frode alla legge – l’invalidità  del contratto in frode ai terzi ai quali l’ordinamento appresta, invece, altri rimedi a tutela dei loro diritti”: non dà , in specie, “luogo a nullità  del contratto l’intento di frodare i creditori (il cui diritto è altrimenti tutelato, come, ad es., con le azioni revocatorie)”. Si deve poi altresì richiamare, in proposito, la successiva pronuncia di Cass. 26 settembre 2016, n. 19196, secondo cui la “disposizione della L. Fall., art. 216, comma 3, non dà  luogo alla nullità  del contratto, ma costituisce il presupposto degli atti lesivi della par condicio creditorum. L’art. 1418 c.c., comma 1, con l’inciso “salvo che la legge disponga diversamente” impone infatti all’interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità  del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti dalla norma”. Rispetto al quadro di riferimento fornito dalla giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie concretamente in discorso risulta proporre due ordini di peculiarità , che potrebbero manifestarsi non privi di significato. L’alterazione dei rapporti stabiliti dalla legge con gli altri creditori chirografari che segue alla “contestualizzazione” dell’ipoteca per un debito pregresso nell’operazione in discorso è realizzata per il tramite del riposizionamento delle scadenze del medesimo, per il mezzo cioè della concessione di un nuovo differimento dell’esigibilità  della relativa prestazione. Si pone dunque il quesito se questo profilo dell’operazione risulti in sé stesso assorbito dal meccanismo rimediale dell’azione revocatoria (così come viene in sostanza a ritenere il provvedimento impugnato) o se non debba invece indagarsi, tenuto conto anche delle specifiche pattuizioni poste a servizio del riposizionamento, se nei fatti si tratti di un tentativo di recupero dell’impresa in crisi, che si manifesti plausibile, o per contro si risolva in artificiale mantenimento in vita di un’impresa ormai decotta o comunque sprovvista della possibilità  di onorare il debito contratto (cfr. L. Fall., art. 217, n. 4 e art. 218). L’apprestamento di una simile operazione, d’altro canto, reca pure con sé perché intesa a evitare che un’ipoteca introdotta a garanzia di un debito pregresso venga fatta oggetto di revoca – l’indicazione di un ulteriore atteggiamento della Banca, come inteso a spostare in là  nel tempo il dies di decorrenza della revocatoria delle ipoteche contestuali. Con la conseguente proposizione di un ulteriore interrogativo circa il nesso tra la detta indicazione e il corpo dell’operazione: se cioè trattasi di un profilo facente sostanzialmente parte della struttura e della funzione della medesima o, per contro, di una semplice sua ricaduta accidentale, quando non propriamente occasionale”.

“L’apprestamento di una simile operazione, d’altro canto, reca pure con sé perché intesa a evitare che un’ipoteca introdotta a garanzia di un debito pregresso venga fatta oggetto di revoca – l’indicazione di un ulteriore atteggiamento della Banca, come inteso a spostare in là  nel tempo il dies di decorrenza della revocatoria delle ipoteche contestuali. Con la conseguente proposizione di un ulteriore interrogativo circa il nesso tra la detta indicazione e il corpo dell’operazione: se cioè trattasi di un profilo facente sostanzialmente parte della struttura e della funzione della medesima o, per contro, di una semplice sua ricaduta accidentale, quando non propriamente occasionale”.

* * *

Per ricevere aggiornamenti sulla questione si iscriva alla Newsletter:

[fw_raw_code shortcode_name=”Newsletter” text=””¹¨”ºdiv class”¹´”º”¹²”ºcreatesend-button”¹²”º style”¹´”º”¹²”ºheight:27px;display:inline-block;”¹²”º data-listid”¹´”º”¹²”ºd/61/E35/9A8/BB0AC2E68638E004”¹²”º”¹Ëœ”º”¹¨”ºbr /”¹Ëœ”º”¹¨”ºbr /”¹Ëœ”º
”¹¨”º/div”¹Ëœ”º”¹¨”ºscript type”¹´”º”¹²”ºtext/javascript”¹²”º”¹Ëœ”º(function () { var e ”¹´”º document.createElement(”¹³”ºscript”¹³”º); e.type ”¹´”º ”¹³”ºtext/javascript”¹³”º; e.async ”¹´”º true; e.src ”¹´”º (”¹³”ºhttps:”¹³”º ”¹´”º”¹´”º document.location.protocol ? ”¹³”ºhttps”¹³”º : ”¹³”ºhttp”¹³”º) + ”¹³”º://btn.createsend1.com/js/sb.min.js?v”¹´”º3”¹³”º; e.className ”¹´”º ”¹³”ºcreatesend-script”¹³”º; var s ”¹´”º document.getElementsByTagName(”¹³”ºscript”¹³”º)”¹º”º0”¹¹”º; s.parentNode.insertBefore(e, s); })();”¹¨”º/script”¹Ëœ”º” responsive=”{”¹²”ºdesktop_display”¹²”º:{”¹²”ºselected”¹²”º:”¹²”ºyes”¹²”º},”¹²”ºtablet_landscape_display”¹²”º:{”¹²”ºselected”¹²”º:”¹²”ºyes”¹²”º},”¹²”ºtablet_display”¹²”º:{”¹²”ºselected”¹²”º:”¹²”ºyes”¹²”º},”¹²”ºsmartphone_display”¹²”º:{”¹²”ºselected”¹²”º:”¹²”ºyes”¹²”º}}” __fw_editor_shortcodes_id=”55453ca71c8f107ecfa582bd62a5cbef” _array_keys=”{”¹²”ºresponsive”¹²”º:”¹²”ºresponsive”¹²”º}” _fw_coder=”aggressive”][/fw_raw_code] 

 

Note:

[1] Nella specie, il Tribunale aveva escluso il rango di privilegiato del credito ritenendo privo di causa l’atto di costituzione di ipoteca volontaria contenuto nel contratto di mutuo, in quanto le parti erano a conoscenza sin dalla sottoscrizione che lo scopo dichiarato di investimento immobiliare fosse simulato e che l’erogazione del mutuo avrebbe estinto debiti pregressi di natura chirografaria, attribuendo alla società  un finanziamento a lungo termine; per l’effetto, il Tribunale aveva ammesso il credito al chirografo.

[2] Art. 217 (Bancarotta semplice), Legge Fallimentare: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità  ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni”.

[3] Art. 218 (Ricorso abusivo al credito), Legge Fallimentare: “1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività  commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena è aumentata nel caso di società  soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità  ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni”.

[4] Art. 374 (Pronuncia a sezioni unite) c.p.c.: “[I]. La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’articolo 360 e nell’articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già  pronunciate le sezioni unite. [II]. Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già  decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. [III]. Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. [IV]. In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice”.

[5] Art. 375 (Pronuncia in camera di consiglio) c.p.c.: “[I]. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l’inammissibilità  del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’ articolo 360; [2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero che sia rinnovata (3) ;] [3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia (5) ;] 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. [II]. La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio”.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa al mutuo ipotecario destinato ad estinguere debiti pregressi chirografari”, Magistra Banca e Finanza, 10 febbraio 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-rimessione-alle-sezioni-unite-della-questione-relativa-al-mutuo-ipotecario-destinato-ad-estinguere-debiti-pregressi-chirografari/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.