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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENT. N. 8603 del 16/3/2022
È questione di particolare importanza stabilire se un tale accordo di indicizzazione, ossia un accordo che in un contratto di leasing introduca un elemento speculativo sull’andamento del Libor e del cambio di valuta, sia un accordo di cui il leasing ha bisogno, o che, nella economia di tale contratto, risponda alla esigenza di ampliare l’autonomia delle parti rispetto a quanto offerto dallo schema di base, o se piuttosto la clausola di indicizzazione non è affatto necessaria per realizzare gli interessi sottostanti, quelli affidati al contratto di leasing. Deve anche valutarsi se la clausola, autonoma o meno che sia, secondo un criterio di pura fattispecie, valga ad inquinare il contratto di leasing con la sua funzione speculativa. Né può del resto escludersi, oltre alla esigenza di affrontare le sopra menzionate questioni di “particolare importanza”, altresì quella di comporre un contrasto relativamente alla sufficiente determinatezza della clausola di indicizzazione che fa riferimento al tasso Libor ed a quello di cambio valuta: affermata da Cass. 16907/2019 ed in parte da Cass. 23655/2021 e negata da Cass. 26538/2021. Questione che incide su quella, pure rilevante, della violazione degli obblighi di chiarezza ed informazione che gravano sull’intermediario, o su chi propone un investimento finanziario al cliente. P.Q.M. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite Civili.
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