CASSAZIONE SS.UU. – L’eccezione di nullità  “selettiva” di specifici ordini in relazione alla nullità  dell’intero contratto quadro – Valutazione in concreto dei rendimenti

Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 28314 del 4 novembre 2019

 

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno concluso che l’uso selettivo della nullità  del contratto quadro da parte dell’investitore, che contesti sole alcune operazioni negative per sè escludendone altre positive, non contrasta, in via generale, con il principio della nullità  di protezione ma la sua operatività  deve essere modulata e conformata dal principio di buona fede delle parti. Ne consegue che, se i rendimenti degli investimenti non colpiti dall’azione di nullità  superino il petitum, nulla sarà  dovuto dalla banca all’investitore; se invece vi sia comunque un danno per l’investitore, anche all’esito della comparazione con altri investimenti non colpiti dalla nullità  selettiva, si dovranno detrarre dal petitum della domanda dell’investitore i vantaggi economici ottenuti dallo stesso con le operazioni non contestate.

 

Principio di diritto:

L’uso selettivo del rilievo della nullità  del contratto quadro non contrasta, in via generale, con lo statuto normativo delle nullità  di protezione ma la sua operatività  deve essere modulata e conformata dal principio di buona fede secondo un parametro da assumersi in modo univoco e coerente. Ove si ritenga che l’uso selettivo delle nullità  di protezione sia da stigmatizzare ex se, come contrario alla buona fede, solo perchè limitato ad alcuni ordini di acquisto, si determinerà  un effetto sostanzialmente abrogativo del regime giuridico delle nullità  di protezione, dal momento che si stabilisce un’equivalenza, senza alcuna verifica di effettività , tra uso selettivo delle nullità  e violazione del canone di buona fede. Deve rilevarsi, tuttavia, l’insufficienza anche della esclusiva valorizzazione della buona fede soggettiva, ove ravvisabile solo se si dimostri un intento dolosamente preordinato a determinare effetti pregiudizievoli per l’altra parte. Al fine di modulare correttamente il meccanismo di riequilibrio effettivo delle parti contrattuali di fronte all’uso selettivo delle nullità  di protezione, non può mancare un esame degli investimenti complessivamente eseguiti, ponendo in comparazione quelli oggetto dell’azione di nullità , derivata dal vizio di forma del contratto quadro, con quelli che ne sono esclusi, al fine di verificare se permanga un pregiudizio per l’investitore corrispondente al petitum azionato. In questa ultima ipotesi deve ritenersi che l’investitore abbia agito coerentemente con la funzione tipica delle nullità  protettive, ovvero quella di operare a vantaggio di chi le fa valere. Pertanto, per accertare se l’uso selettivo della nullità  di protezione sia stato oggettivamente finalizzato ad arrecare un pregiudizio all’intermediario, si deve verificare l’esito degli ordini non colpiti dall’azione di nullità  e, ove sia stato vantaggioso per l’investitore, porlo in correlazione con il petitum azionato in conseguenza della proposta azione di nullità . Può accertarsi che gli ordini non colpiti dall’azione di nullità  abbiano prodotto un rendimento economico superiore al pregiudizio confluito nel petitum. In tale ipotesi, può essere opposta, ed al solo effetto di paralizzare gli effetti della dichiarazione di nullità  degli ordini selezionati, l’eccezione di buona fede, al fine di non determinare un ingiustificato sacrificio economico in capo all’intermediario stesso. Può, tuttavia, accertarsi che un danno per l’investitore, anche al netto dei rendimenti degli investimenti relativi agli ordini non colpiti dall’azione di nullità , si sia comunque determinato. Entro il limite del pregiudizio per l’investitore accertato in giudizio, l’azione di nullità  non contrasta con il principio di buona fede. Oltre tale limite, opera, ove sia oggetto di allegazione, l’effetto paralizzante dell’eccezione di buona fede. Ne consegue che, se i rendimenti degli investimenti non colpiti dall’azione di nullità  superino il petitum, l’effetto impeditivo è integrale, ove invece si determini un danno per l’investitore, anche all’esito della comparazione con gli altri investimenti non colpiti dalla nullità  selettiva, l’effetto paralizzante dell’eccezione opererà  nei limiti del vantaggio ingiustificato conseguito.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE SS.UU. – L’eccezione di nullità  “selettiva” di specifici ordini in relazione alla nullità  dell’intero contratto quadro – Valutazione in concreto dei rendimenti”, Magistra Banca e Finanza, 23 dicembre 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-ss-uu-leccezione-di-nullita-selettiva-di-specifici-ordini-in-relazione-alla-nullita-dellintero-contratto-quadro-valutazione-in-concreto-dei-rendimen/.

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