Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 11387 del 30 aprile 2019
La Suprema Corte ha ritenuto che nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dal R.D. n. 1736 del 1934, art. 84.
Principio di diritto:
“Nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dal R.D. n. 1736 del 1934, art. 84, entro cui si prescrive l’azione del beneficiario dell’assegno contro l’istituto bancario emittente, come è confermato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 345 ter, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto il detto termine triennale”.
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Sul rimborso di un assegno circolare non incassato dal beneficiario”, Magistra Banca e Finanza, 1 settembre 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-sul-rimborso-di-un-assegno-circolare-non-incassato-dal-beneficiario/.
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