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Cassazione civile sez. I, n. 20896 del 5 agosto 2019
(Presidente Di Virgilio; Consigliere Dolmetta)
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito di rigetto della domanda della banca di essere ammessa al passivo del fallimento della debitrice, in via di prelazione ipotecaria, in ragione di crediti derivanti da due distinti mutui, erogati con contestuale estinzione di debiti preesistenti chirografari, senza che fosse stata creata nuova disponibilità per il mutuatario.
La nullità ed in subordine la simulazione dell’intera operazione – negozio di finanziamento, negozio di garanzia e destinazione della somma a pagamento di preesistente debito – è stata ritenuta per difetto di causa in quanto con il mutuo si era creata una “obbligazione virtuale” per ottenere delle garanzie ipotecarie.
La Corte ha altresì ritenuto corretto il provvedimento del giudice di merito che aveva ritenuto comunque la revocabilità dell’intera operazione ai sensi della L. Fall., art. 66 e art. 2901 c.c., in quanto volta al pagamento anomalo di debito non scaduto con procedimento indiretto e con riqualificazione privilegiata del debito preesistente.
La Corte ha precisato che solo nel caso in cui la posta a credito (il totale del mutuo concesso) sia di montante superiore al debito del cliente in essere sul conto (per le esposizioni pregresse), l’operazione per la parte in “supero” potrebbe iscriversi nel contesto tipologico del contratto di mutuo, essendo per tale quota legittima e protetta dall’ordinamento.
Principio di Diritto:
“La struttura contrattuale del mutuo implica la consegna delle somme di denaro che ne costituiscono oggetto. E, per quanto possa essere realizzata anche a mezzo di forme assai rarefatte, comunque la traditio deve, per essere tale, realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario: farle muovere dal patrimonio dell’uno al patrimonio dell’altro, più precisamente. Appare chiaro, in effetti, che, senza il compimento di un simile passaggio – senza, dunque, il conseguente trasferimento della proprietà delle somme (art. 1814 c.c.), con la connessa, acquisita loro disponibilità ex art. 832 c.c. -, non potrebbe neppure ipotizzarsi, in ogni caso, la sussistenza dell’obbligo di restituzione che la parte finale della norma dell’art. 1813 c.c. pone in capo al mutuatario. Lungi dal realizzare spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne, il “ripianamento” di un debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice metta in opera con il proprio cliente, sostanzia propriamente un’operazione di natura contabile (con una coppia di poste nel conto corrente – una in “dare”, l’altra in “avere” – per l’appunto intesa a dare corpo ed espressione a una simile dimensione; diverso, naturalmente, è il caso in cui la posta a credito sia di montante superiore al debito del cliente in essere sul conto, per la parte del supero l’operazione ben potendo allora iscriversi nel contesto tipologico del contratto di mutuo)”.
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