CASSAZIONE – La prescrizione delle rimesse solutorie e ripristinatorie della domanda di ripetizione di indebito portata dal correntista

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Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 14958 del 14/7/2020

 

ABSTRACT:

La prescrizione della domanda del correntista di ripetizione dei versamenti solutori (e cioè dei versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento) decorre dal momento in cui le singole rimesse hanno avuto luogo.

I versamenti ripristinatori, in quanto invece ampliano (ripristinano) la facoltà  d’indebitamento del correntista non costituiscono “pagamenti”, e pertanto la prescrizione della loro domanda di ripetizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto.

MASSIMA DELLA S.C.:

“Se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà  ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. In base ai principi richiamati, è necessario dunque distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacchè solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all’art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà  d’indebitamento del correntista: sicchè, con riferimento ad essi, di pagamento potrà  parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà  rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l’esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato”.

 

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. – Col primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Viene lamentato che la Corte di appello abbia respinto l’eccezione di nullità  dell’atto introduttivo del giudizio, proposta dalla banca; si osserva che il predetto atto introduttivo costituirebbe “neutra rappresentazione comparativa degli argomenti delle pronunce giurisprudenziali che hanno interessato l’argomento per cui è causa negli ultimi decenni” e che sarebbe mancato “alcun riferimento al thema decidendum, se non per brevi rinvii all’elaborato di parte prodotto in uno alla citazione”.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha spiegato, nei termini che si sono sopra riassunti, le ragioni per le quali la citazione introduttiva del giudizio non poteva ritenersi nulla. Competeva alla ricorrente sconfessare quanto esposto nella pronuncia impugnata attraverso rilievi specifici e circostanziati, basati sul preciso tenore degli atti di causa. Infatti, La deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità  del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità  diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

  1. – Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 1855 c.c., e t.u.b., art. 120 bis, artt. 2934,2935 e 2946 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La censura investe la decisione assunta dalla Corte di appello sull’eccezione di prescrizione. Viene rilevato che il rapporto di conto corrente risultava chiuso alla data del 14 marzo 1996, con la contabilizzazione del versamento attraverso cui la società  correntista aveva estinto il proprio debito con la banca. Osserva l’istante che, anche a voler ritenere che il rapporto di conto corrente fosse pendente alla data del 31 marzo 1996, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare il principio enunciato da Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, verificando quanto fosse in concreto ripetibile: e ciò avendo riguardo proprio al momento in cui era stata posta in atto la rimessa di cui si è detto.

Il motivo è anzitutto ammissibile.

La ricorrente, sul tema della eccepita prescrizione del diritto alla ripetizione, ha nella sostanza lamentato sia il mancato apprezzamento della circostanza per cui la Corte di Catania avrebbe mancato di considerare che l’ultima operazione contabile posta in atto dalla correntista datava 14 marzo 1996, sia la violazione della disciplina della prescrizione delle rimesse in conto corrente, avendo riguardo alla richiamata pronuncia n. 24418 del 2010. Una siffatta articolazione del motivo deve ritenersi conforme al diritto: il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità  dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità  del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100; cfr. pure: Cass. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790).

Sempre in punto di ammissibilità  è del resto non conferente quanto dedotto con riferimento all’assemblaggio del ricorso per cassazione (pagg. 5 s. del controricorso), giacchè l’atto di impugnazione della banca non è stato confezionato con tale modalità  compilativa.

Avendo particolarmente riguardo alla fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, il motivo è, poi, fondato.

Dalla sentenza impugnata emerge che l’ultima operazione posta in essere, con riferimento al conto corrente, risale al 14 marzo 1996. La Corte di merito, come si è visto, ha ritenuto irrilevante che quel giorno abbia avuto luogo “la estinzione del conto” e ha osservato, in proposito, come non potesse invocarsi quanto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite del 2010 con riferimento alla prescrizione delle rimesse bancarie, giacchè il tema sviluppato in detta pronuncia, circa la differenziazione di tali rimesse, come solutorie e ripristinatorie, presentava carattere di novità  (e non era dunque suscettibile di essere fatto valere in appello).

Ora, secondo Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà  ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

In base ai principi richiamati, è necessario dunque distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacchè solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all’art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece – come precisato dalle Sezioni Unite – non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà  d’indebitamento del correntista: sicchè, con riferimento ad essi, di pagamento potrà  parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà  rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l’esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato.

Erra, del resto, la Corte di merito, allorquando reputa che non potesse avere ingresso nel giudizio un accertamento della decorrenza della prescrizione basata sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie: e ciò in quanto era la stessa proposizione dell’eccezione di prescrizione a imporre di prendere in esame tale profilo. Sul punto non poteva farsi questione di una novità  della questione (nella sentenza si parla, impropriamente, di novità  della domanda): infatti, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895).

Da quanto sopra discende che la Corte di merito avrebbe dovuto verificare il prodursi o meno della prescrizione avendo riguardo alla data in cui hanno avuto luogo le singole rimesse solutorie, escludendo che la prescrizione si fosse prodotta con riferimento 211e rimesse ripristinatorie, e considerando, nondimeno, i versamenti posti in atto, a seguito della cessazione dell’affidamento, per l’estinzione del saldo di chiusura del conto.

  1. – In accoglimento del secondo motivo la sentenza è cassata. La causa è rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità .

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, affinchè statuisca pure sulle spese del giudizio di legittimità .

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020.

 


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – La prescrizione delle rimesse solutorie e ripristinatorie della domanda di ripetizione di indebito portata dal correntista”, Magistra Banca e Finanza, 28 agosto 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-sulla-prescrizione-delle-rimesse-solutorie-e-rimesse-ripristinatorie-nella-domanda-del-correntista-di-ripetizione-di-indebito/.

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