CASSAZIONE – Trattamento di informazioni personali nell’attività  di recupero crediti (GDPR) – La “minimalizzazione” nell’uso dei dati personali in occasione della cessione a terzi

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Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 34113 del 19 dicembre 2019

 

Principio di diritto:

Non vi è dubbio che il trattamento delle informazioni personali effettuato nell’ambito dell’attività  di recupero crediti sia lecito purché, avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell’uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità  per cui sono raccolti e trattati. Tale principio era ben espresso dal D.lgs. n. 196 del 2003, art. 3, recante il titolo “principio di necessità  nel trattamento dei dati”, e dall’art. 11, lett. d) legge cit., richiedente la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità  per cui sono raccolti e trattati (tali articoli sono stati recentemente abrogati a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) ed è stato recentemente riaffermato con l’entrata in vigore dell’art. 5, lett. c) del regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 [c.d. Regolamento GDPR]. Non può quindi ritenersi che la banca sia incorsa nella violazione della legge sulla privacy solo perché abbia fornito ai soggetti acquirenti del credito informazioni riguardanti la debitrice funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria, ubicazione dell’immobile vincolato alla garanzia del credito, etc., ove non venga fornita prova che la comunicazione a terzi sia avvenuta in violazione del principio sopra enunciato di “minimizzazione nell’uso dei dati personali”. Nel caso di specie, la ricorrente lamenta la rivelazione da parte della Banca di dati c.d. sensibili concernenti la sua persona senza neppure avere indicato quali, nonostante che già  nel giudizio di merito fosse suo preciso onere specificare i dati sensibili propalati in violazione del criterio della “minimalizzazione nell’uso dei dati personali”. La censura si appalesa quindi generica.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Trattamento di informazioni personali nell’attività  di recupero crediti (GDPR) – La “minimalizzazione” nell’uso dei dati personali in occasione della cessione a terzi”, Magistra Banca e Finanza, 3 gennaio 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-trattamento-di-informazioni-personali-nellattivita-di-recupero-crediti-gdpr-la-minimalizzazione-nelluso-dei-dati-personali-in-occasione-della-cessione-a-terzi/.

Attribuzione della fonte

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