Cenni sul patto di rotatività  del pegno

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Di Maurizio Tidona, Avvocato


Il pegno cosiddetto rotativo è sorto nella prassi bancaria allo scopo di risolvere un problema presentatosi nella operatività  del pegno dei titoli di credito, la cui scadenza può essere più ravvicinata della durata dello stesso rapporto di garanzia. [1]

Il riconoscimento della validità  del patto c.d. rotativo dei titoli in garanzia si basa sulla considerazione che i terzi non vengono comunque pregiudicati, in quanto i titoli nuovi rappresentano comunque il reinvestimento di quelli scaduti e sono di valore uguale o inferiore. [2]

Il patto di rotatività  deve possedere tre requisiti, previsti all’articolo 2787 c.c.: [3] [4]

1) la previsione che le future ed eventuali sostituzioni dell’oggetto della garanzia si manterranno entro il valore dei beni originariamente costituiti in pegno;

2) la scrittura che accompagna la consegna contenga sufficiente indicazione della cosa e del credito;

3) la scrittura originaria abbia Data Certa.

Ricorrendo i suddetti requisiti di validità , il patto di rotatività  (in virtù del quale è prevista, fin dalla sottoscrizione del contratto, la futura possibilità  di sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità  ma per il loro valore economico) è valido, in quanto idoneo a salvaguardare la continuità  del rapporto, potendosi far risalire gli effetti della loro sostituzione al momento stesso della consegna originaria dei beni costituiti in garanzia, anche relativamente al requisito della Data Certa, previsto dall’articolo 2787 c.c., per la validità  originaria del contratto. [5] [6]

La Cassazione ha così confermato che: “Il pegno rotativo è lecito purché le parti sottoscrivano accordo scritto con cui esprimano la volontà  di assoggettare a garanzia un certa quantità  di beni mobili e la rotatività  lasci invariato il valore economico dei titoli corrispondente alla capienza della garanzia prestata” (Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 25796 del 22/12/2015).

Il patto di rotatività  dei titoli nel pegno non ha per ciò necessità  di ulteriori stipulazioni e gli effetti originari risalgono sino alla consegna dei beni originariamente dati in pegno.

La continuità  dei rinnovi fissa difatti “la genesi del diritto reale di garanzia al momento della stipulazione originaria, e non a quello successivo delle sostituzioni dei titoli”. [7]

Il trasferimento del vincolo pignoratizio su altri titoli, acquistati in sostituzione dei primi in virtù della clausola rotativa, non richiede pertanto, ai soli fini di validità  del pegno, che l’indicazione di tali nuovi titoli sia espressa in un atto scritto avente Data Certa. [8]

Ciò che occorre è che la sostituzione dei beni sia accompagnata dalla specifica indicazione dei beni sostituiti e dal riferimento all’accordo originario, consentendo tali indicazioni di operare il collegamento con l’originaria pattuizione ed eliminare ogni incertezza in ordine al riferimento dei nuovi beni alla pattuizione originaria.

Questo vale però per la sola validità  originaria del pegno (ex articolo 2787 c.c.) ma non per il diverso problema dell’opponibilità  a terzi del diritto subentrato successivamente nel pegno, e cioè della Data Certa relativa ai titoli subentrati successivamente nel pegno. [9]

La Cassazione ha osservato che la Data Certa è richiesta al fine di poter opporre nei confronti dei terzi quel diritto successivamente subentrato, che di per sé non possiede la Data Certa della scrittura originaria del pegno, essendo mutati i beni in essa inizialmente previsti. [10]

È pertanto necessario che ogni atto di sostituzione dei titoli oggetto di pegno sia documentato in scritture aventi esse stesse Data Certa; in assenza delle quali la prelazione non sarà  opponibile a terzi (creditori chirografari, creditori esproprianti, curatele fallimentari, ed altri).

___

Note:

[1] Tribunale di Trento, sentenza del 3/7/2018: “Le resistenze che questo nuovo tipo negoziale [pegno con patto rotativo] aveva inizialmente incontrato, in dottrina come in giurisprudenza, sono ormai in gran parte superate, e nella giurisprudenza di legittimità  è ormai costante la ricostruzione del patto di rotatività  alla stregua di una fattispecie a formazione progressiva, la quale trae origine dall’accordo scritto e di data certa delle parti, a cui segue la sostituzione dell’oggetto del pegno, senza necessità  di ulteriori stipulazioni e con effetti risalenti alla consegna dei beni originariamente dati in pegno; secondo tale ricostruzione, la sostituzione dei beni non determina effetti novativi del rapporto, ma costituisce soltanto il meccanismo attuativo della clausola di rotatività , sì che la certezza della data deve essere riferita solo alla convenzione originaria che la prevede e non già  alla scrittura o alle scritture con le quali la essa trova in concreto attuazione. Ciò, peraltro, a condizione che nella convenzione costitutiva la possibilità  di sostituzione dei beni oggetto di pegno sia prevista espressamente, e purché il bene offerto in sostituzione non abbia un valore superiore a quello sostituito (cfr. fra le tante, da ultimo, Cass., 1° luglio 2015, n. 3508)”.

[2] “Il pegno rotativo – individuato come il contratto caratterizzato dal “patto di rotatività “, con il quale le parti convengono la variabilità  dell’oggetto del pegno secondo modalità  concordate ab initio e con continuità  della garanzia, nonostante il variare dei beni che ne costituiscono l’oggetto, la cui sostituzione non fa venire meno quindi l’identità  del rapporto giuridico – è stato reputato lecito ex articolo 1322 c.c., da questa Corte da tempo risalente” (Cass. 28 maggio 1998, n. 5264; in seguito, cfr. Cass. n. 4520 del 2004; n. 16914 del 2003; n. 10685 del 1999; n. 5264 del 1998).

[3] Articolo 2787 (Prelazione del creditore pignoratizio) c.c.: “[I]. Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno. [II]. La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti. [III]. Quando il credito garantito eccede la somma di 2,58 euro, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa. [IV]. Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova”.

[4] Cass. 28 maggio 1998, n. 5264.

[5] Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 13508 del 1° luglio 2015: “Il patto di rotatività  del pegno costituisce fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall’accordo scritto e di data certa delle parti, cui segue la sostituzione dell’oggetto del pegno, senza necessità  di ulteriori stipulazioni e con effetti ancora risalenti alla consegna dei beni originariamente dati in pegno, a condizione che nella convenzione costitutiva tale possibilità  di sostituzione sia prevista espressamente, e purché il bene offerto in sostituzione non abbia un valore superiore a quello sostituito; ne consegue, ai fini dell’esperibilità  dell’azione revocatoria fallimentare, che la continuità  dei rinnovi fissa la genesi del diritto reale di garanzia al momento della stipulazione originaria e non a quello successivo della sostituzione”.

[6] Cassazione civile, sez. I, n. 4520 del 5/3/2004: “Il cosiddetto “pegno rotativo” – che si realizza quando, nella convenzione costitutiva della garanzia, le parti abbiano previsto la possibilità  di sostituire i beni originariamente oggetto della garanzia medesima, sicché la sostituzione non determina effetti novativi sul rapporto iniziale – deve ritenersi legittimo a condizione che esso risulti da atto scritto avente data certa (da una convenzione, cioè, che preveda espressamente un siffatto meccanismo di sostituzione dei beni dati in pegno), che il bene originariamente oggetto del pegno sia stato consegnato al creditore pignoratizio, e che il bene offerto in sostituzione abbia un valore non superiore a quello del primo”. Conformi: Cass. 27 settembre 1999 n. 10685; Cass. 28 maggio 1998 n. 5264.

[7] Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 13508 del 1° luglio 2015.

[8] Cassazione n. 25796 del 22 dicembre 2015.

[9] Con riferimento al pegno rotativo, esiste un fronte di contenzioso concernente l’opponibilità  a terzi della sostituzione ex tunc e, cioè, a decorrere dal primo spossessamento oppure, ex nunc e, cioè, a decorrere dal momento della sostituzione.

[10] Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 1526 del 26 gennaio 2010.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Cenni sul patto di rotatività  del pegno”, Magistra Banca e Finanza, 14 gennaio 2021, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cenni-sul-patto-di-rotativita-del-pegno/.

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