Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Secondo l’Agenzia delle Entrate la cointestazione del conto corrente, a garanzia della sicurezza economica dei figli, in adempimento di un obbligo stabilito dal giudice in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell’imposta di donazione.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la Corte di Cassazione secondo cui tra le ipotesi tipiche di donazioni indirette è compresa anche la cointestazione del conto corrente bancario. Tuttavia, affinché sia possibile giungere alla qualificazione di tale fattispecie come “donazione indiretta”, la Suprema Corte ha affermato la necessità che il beneficiante, al momento della cointestazione, non fosse mosso da altro scopo che quello della liberalità in favore dell’altro cointestatario. È necessario, dunque, che l’unico scopo al momento della cointestazione del conto sia quello di realizzare una liberalità in favore dell’altro cointestatario (Cassazione 16 gennaio 2014, n. 809; Cassazione 12 novembre 2008, n. 26983). Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 30 maggio 2013, n. 13614, ha anche affermato che “La cointestazione dei conti bancari autorizza il cointestatario ad eseguire tutte le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell’appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie” ( v. anche Cassazione ordinanza 3 settembre 2019, n. 21963).
Fatte tali premesse, nella fattispecie in esame, difetterebbe lo spirito di liberalità , in quanto l’istante adempirebbe unicamente ad un obbligo stabilito con sentenza del Tribunale.
Le Entrate osservano, infine, che la cointestazione del conto in parola avverrebbe con la modalità della firma congiunta, pertanto tale modalità non consente al singolo cointestatario di disporre del conto senza il consenso dell’altro. L’apertura del conto corrente cointestato rappresenta per gli ex coniugi uno strumento pratico, utile ai fini della raccolta e della gestione dei proventi a vantaggio familiare, nella fattispecie, ad esclusivo favore dei figli.
Le Entrate hanno condiviso, pertanto, la soluzione interpretativa fornita dall’istante, secondo la quale la cointestazione del conto corrente per le finalità sopra ricordate (a garanzia della sicurezza economica dei figli), in adempimento di un obbligo stabilito dal giudice in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell’imposta di donazione.
Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2020 n. 205
Donato Giovenzana - Legale d'impresa, “Cointestazione conto corrente bancario e imposta di donazione – Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2020 n. 205”, Magistra Banca e Finanza, 13 luglio 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cointestazione-conto-corrente-bancario-e-imposta-di-donazione-risposta-dellagenzia-delle-entrate-del-9-luglio-2020-n-205/.
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