Provvedimento della Banca d’Italia del 31 luglio 2018 sulla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria
Il Provvedimento della Banca d’Italia del 31 luglio 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2018, con entrata in vigore a far data dal 15 settembre 2018.
Il Provvedimento del 31 luglio 2018 ha abrogato l’art. 6 del Provvedimento del 29 gennaio 2002 sul funzionamento dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, in adeguamento dello stesso al nuovo quadro normativo che disciplina la presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno.
L’art. 6 citato, adesso abrogato, disponeva:
“Art. 6 – Assegni senza provvista e senza autorizzazione.
1. In caso di trasmissione telematica delle informazioni relative ad un assegno da parte dell’ente negoziatore del titolo all’ente trattario, quest’ultimo provvede ad effettuare i necessari controlli e a comunicarne l’esito all’ente negoziatore del titolo con le modalità ed entro il termine massimo previsto dagli accordi interbancari che disciplinano le relative procedure. 2. Per gli effetti di cui all’art. 9-bis, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, l’assegno si intende presentato al pagamento nel giorno di scadenza del termine massimo di cui al comma precedente. 3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per il preavviso di revoca, chi è in possesso del titolo procede senza indugio, ove richiesto, a trasmetterlo al trattario”.
Apri il Regolamento di Banca d’Italia del 31 luglio 2018 in G.U.
Apri il Regolamento di Banca d’Italia del 29 gennaio 2002
Studio Legale Tidona, “COMPLIANCE – CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA: Pubblicato in G.U. del 31 agosto 2018 il Provvedimento della Banca d’Italia del 31 luglio 2018”, Magistra Banca e Finanza, 4 settembre 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/compliance-centrale-di-allarme-interbancaria-pubblicato-in-g-u-del-31-agosto-2018-il-provvedimento-della-banca-ditalia-del-31-luglio-2018-abrogato-lart-6-del-provvedimento-del/.
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